Se vivi in condominio e hai una bicicletta, probabilmente ti sei fatto questa domanda: posso sistemare un box o una rastrelliera per le bici nelle parti comuni, come il cortile o l’androne, o il condominio può impedirmelo?
È una questione più diffusa di quanto si pensi, soprattutto da quando si parla sempre più di mobilità sostenibile. Proviamo allora a fare un po’ di chiarezza sull’argomento.
Partiamo da un principio base: le parti comuni del condominio appartengono a tutti. Nello specifico, si tratta del cortile, dell’androne, del marciapiede davanti all’ingresso, a volte anche di certi locali di servizio. Secondo l’art. 1117 del c.c., ogni condomino può usare questi spazi, a condizione che non ne cambi la destinazione e che non limiti l’uso che possono farne gli altri.
A questo punto, va precisato che il regolamento condominiale è sempre il primo documento da controllare. Alcuni regolamenti, infatti, vietano espressamente di depositare biciclette o oggetti vari negli spazi comuni. In tal caso, il divieto va rispettato, a meno che non si decida in assemblea di modificarlo (con una delibera adottata a maggioranza qualificata).
Se il regolamento non dice nulla a riguardo, allora si applicano le regole generali del Codice civile. In altre parole: puoi usare le parti comuni per sistemare una bici, purché si rispettino i limiti stabiliti dall’art. 1102 del c.c.. Dunque, il box non deve essere d’intralcio agli altri condomini, non deve creare pericoli e non può trasformare l’area comune, cambiandone la destinazione. Ad esempio, trasformando un cortile in un parcheggio permanente per le due ruote. Infine, il box da installare dev’essere scelto in modo tale da non alterare l’aspetto dell’edificio e da non lederne il decoro architettonico.
Un altro punto da chiarire è questo: installare un box bici è una semplice modifica o corrisponde a un’innovazione delle parti comuni?
È una questione più diffusa di quanto si pensi, soprattutto da quando si parla sempre più di mobilità sostenibile. Proviamo allora a fare un po’ di chiarezza sull’argomento.
Partiamo da un principio base: le parti comuni del condominio appartengono a tutti. Nello specifico, si tratta del cortile, dell’androne, del marciapiede davanti all’ingresso, a volte anche di certi locali di servizio. Secondo l’art. 1117 del c.c., ogni condomino può usare questi spazi, a condizione che non ne cambi la destinazione e che non limiti l’uso che possono farne gli altri.
A questo punto, va precisato che il regolamento condominiale è sempre il primo documento da controllare. Alcuni regolamenti, infatti, vietano espressamente di depositare biciclette o oggetti vari negli spazi comuni. In tal caso, il divieto va rispettato, a meno che non si decida in assemblea di modificarlo (con una delibera adottata a maggioranza qualificata).
Se il regolamento non dice nulla a riguardo, allora si applicano le regole generali del Codice civile. In altre parole: puoi usare le parti comuni per sistemare una bici, purché si rispettino i limiti stabiliti dall’art. 1102 del c.c.. Dunque, il box non deve essere d’intralcio agli altri condomini, non deve creare pericoli e non può trasformare l’area comune, cambiandone la destinazione. Ad esempio, trasformando un cortile in un parcheggio permanente per le due ruote. Infine, il box da installare dev’essere scelto in modo tale da non alterare l’aspetto dell’edificio e da non lederne il decoro architettonico.
Un altro punto da chiarire è questo: installare un box bici è una semplice modifica o corrisponde a un’innovazione delle parti comuni?
- Se è un intervento leggero, come mettere una rastrelliera piccola e discreta in un angolo del cortile, può rientrare nell’uso legittimo concesso a ogni condomino, ai sensi del citato art. 1102 c.c.
- Se, invece, parliamo di un box fisso, ingombrante, o addirittura chiuso, allora potrebbe essere considerata un’innovazione. E in questo caso serve una specifica delibera assembleare.
Insomma, il tipo, la dimensione e l’impatto della struttura contano molto.
Vediamo ora i vari scenari possibili e come comportarsi.
Vediamo ora i vari scenari possibili e come comportarsi.
- Nel regolamento condominiale non ci sono divieti espressi: in tal caso puoi installare una rastrelliera o usare una parte del cortile, sempre che siano rispettati i limiti di cui all’art. 1102 c.c. È sempre preferibile, comunque, darne preventivo avviso all’amministratore.
- Se il regolamento lo vieta, non puoi farlo in autonomia. In questo caso, infatti, l’unica strada percorribile è quella di chiedere l’autorizzazione dei condomini, mediante delibera con voto favorevole della maggioranza dei condomini e almeno due terzi dei millesimi.
In conclusione, prima di sistemare il tuo box bici, accertati che il regolamento condominiale dia questa possibilità ai condomini interessati e chiedi informazioni al tuo amministratore: solo così potrai preservare la preziosa quiete condominiale.