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Condominio, possono vietarti animali domestici se era scritto sul regolamento contrattuale all'acquisto: nuova sentenza

Condominio, possono vietarti animali domestici se era scritto sul regolamento contrattuale all'acquisto: nuova sentenza
La libertà di tenere un animale in condominio non è assoluta. In Italia, oggi, è riconosciuto il diritto di detenere animali domestici, ma questo diritto trova dei limiti. Scopriamoli insieme
Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 712 del 6 ottobre 2025, pronunciandosi su una controversia relativa agli animali domestici all’interno di un regolamento condominiale ha ritenuto legittimo e vincolante il divieto di detenere animali domestici, contenuto in un regolamento condominiale di natura contrattuale.
Cosa deve intendersi per “regolamento contrattuale”? Significa un regolamento che è parte di un contratto (ad esempio predisposto dal costruttore e accettato da tutti i condomini con gli atti di acquisto o deliberato all’unanimità), e non un regolamento assembleare approvato a maggioranza. Ebbene, secondo il Tribunale, in questi casi la clausola che vieta gli animali può essere rispettata, perché nasce da un accordo esplicito tra tutti i condomini e disciplina gli usi della proprietà comune secondo regole condivise.

Perché questa decisione è rilevante?

Il codice civile, all’art. 1138, stabilisce che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Questo principio è generalmente interpretato — e più volte ribadito in giurisprudenza civile — come divieto di inserire la proibizione di tenere animali nei regolamenti condominiali assembleari.
Tuttavia c’è dibattito in giurisprudenza se ciò si applichi anche ai regolamenti contrattuali. Il Tribunale di Trento ha adottato un orientamento più favorevole al regolamento contrattuale, ritenendo valida la clausola negativa sugli animali se inserita consensualmente.

E un gatto o un cagnolino possono circolare liberamente negli spazi comuni?

Con la sentenza n. 33 del 12 aprile 2025, il giudice del Tribunale di Pescara ha precisato che il proprietario di un animale domestico risponde dei danni arrecati anche in caso di libertà di movimento incontrollata, configurandosi una responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.
Più nel dettaglio, è stato affermato che "il reiterato accesso di un animale domestico nella proprietà altrui, con produzione di deiezioni, imbrattamenti e conseguenze sulla salute del condomino attiguo integra il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e legittima l’adozione di misure coercitive per garantire l’effettività della tutela". La previsione codicistica - secondo cui il regolamento condominiale non può proibire la detenzione di animali domestici nelle proprietà esclusive - si riferisce, invero, alla libertà di detenere animali di affezione, ma non fa riferimento esplicito alla libertà di circolazione in aree comuni. Anche se, nella realtà concreta, può verificarsi che animali, come cani e gatti, circolino nelle aree comuni e, pertanto - come può agevolmente desumersi dall’interpretazione della generalità delle prescrizioni condominiali che impongono il rispetto, la pulizia e la quiete - si rende necessario che siano accompagnati dai loro proprietari ai fini della sicurezza dei condomini.
Nel caso rappresentato, il Giudice richiama il citato art. 2052 c.c. nel punto in cui prevede espressamente che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Dunque, del danno cagionato da animale risponde il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva. Cosa significa? Significa che, per liberarsi dalla suddetta responsabilità, il proprietario dovrà fornire la prova dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera soggettiva e idoneo ad interrompere quel nesso di causalità fra il comportamento del felino e il danno dallo stesso arrecato.
Nella fattispecie veniva acclarato che la signora proprietaria dei gatti, nonostante il verificarsi di reiterati episodi lamentati dai ricorrenti, non aveva adottato alcuna misura - neppure minima - normalmente idonea a gestire e/o controllare gli animali in questione, in modo da evitare o limitare i disagi sofferti dalla controparte. Nessuna prova veniva offerta al giudice circa l'adempimento, da parte della convenuta, dei relativi doveri di gestione e controllo degli animali. Diversamente, la ricorrente aveva invece dato prova, anche a mezzo di testimoni, dell'esistenza del nesso fra i comportamenti degli animali della proprietaria e gli eventi lesivi provocati dai medesimi (deterioramento del verde, deiezioni, esalazioni maleodoranti). Di qui la condanna al pagamento, in suo favore, della somma pari a €.1.500,00.

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