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Condominio, ecco quando puoi fare una grigliata sul balcone, tutti i casi vietati e cosa rischi: sentenza Cassazione

Condominio, ecco quando puoi fare una grigliata sul balcone, tutti i casi vietati e cosa rischi: sentenza Cassazione
L'estate è alle porte e tu stai pensando di accendere un barbecue sul terrazzino. Cosa potrebbe impedirtelo? Scopriamolo insieme
I vicini di casa di Mario hanno lamentato di subire immissioni di fumo e odori provenienti dal terrazzino di sua proprietà, a causa dell’utilizzo del barbecue da giardino. Cosa potrebbe rischiare Mario?

Innanzitutto la questione va affrontata alla luce della norma sulle immissioni di cui all'art. 844 c.c., che - nell'ambito dei rapporti di vicinato - tutela il libero e pacifico godimento della proprietà. In via generale, il proprietario non può impedire le immissioni che non superino la normale tollerabilità. Tuttavia, com'è facile intuire, il concetto di normale tollerabilità non è semplice da definire, poiché può dipendere anche da valutazioni soggettive. Di norma:
  • per i rumori, si considerano eventuali limiti di decibel stabiliti a livello nazionale o locale;
  • per fumi e odori, la valutazione avviene caso per caso, con il giudice che stabilisce se le immissioni superano la soglia di tollerabilità, considerando diversi fattori come la frequenza, l’intensità e la distanza tra i balconi. Inoltre, il giudice può avvalersi di perizie tecniche per misurare l’impatto delle stesse immissioni.
Il nostro ordinamento, al pari degli altri sistemi europei, prevede che, nel caso di turbative nel godimento della proprietà, sorgano a favore del danneggiato due distinte azioni:
  • quella inibitoria, di tipo reale, diretta ad eliminare le cause delle immissioni;
  • quella risarcitoria, a carattere personale, diretta a riequilibrare i sacrifici tra le parti.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che la domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l'attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei a eliminare la situazione pregiudizievole (Cass. 26882/2019; 23245/2016; 7420/2000).

Vanno, poi, tenute presenti le prescrizioni contemplate dal regolamento condominiale. Le norme del regolamento condominiale possono, infatti, rappresentare il vero ostacolo per chi ha progettato di accendere il barbecue in balcone. Se all’interno del regolamento c’è una clausola che vieta di fare una grigliata in condominio, a quel punto bisognerà spegnere i fuochi.
In altri termini, l'esistenza di una prescrizione nel regolamento del condominio che vieti, in modo assoluto, di produrre dei fumi sul balcone per effetto della cottura alla griglia, anche se i fumi non superano la normale tollerabilità, prevale sulla disposizione codicistica di cui al citato art. 844.

Si ricorda, inoltre, che per installare un barbecue in muratura in giardino non è necessaria una specifica autorizzazione. La normativa in materia stabilisce, infatti, che questo tipo di elemento sia tra quelli che rientrano nell’edilizia libera. A chiarirlo è il Glossario dell'Edilizia Libera, un documento allegato al decreto del ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018, che inserisce - tra gli interventi in edilizia libera, appunto - l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di opere per arredo da giardino, ricomprendendo tra queste anche i barbecue in muratura.

Al riguardo si segnala, ancora, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15246/2017, ha precisato che il barbecue costituito da un manufatto in muratura con annesso comignolo deve essere qualificato come forno, per il quale risulta applicabile l'art. 890 del codice civile secondo il quale, per la costruzione di forni o camini nei pressi del confine, si devono osservare le distanze stabilite dai regolamenti (quelli comunali o di pubblica sicurezza) o, in mancanza, adottare le «distanze sufficienti ad evitare pericoli alla solidità, salubrità e sicurezza», che ovviamente variano a seconda della situazione.

Ciò sta a significare che, per gli anzidetti manufatti, vige una presunzione assoluta di nocività o pericolosità, superabile solo con l'adozione degli opportuni accorgimenti.

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