Applicati sulla pelle di milioni di italiani, ma potenzialmente in grado di impedire l'accesso al pubblico impiego. I tatuaggi possono riservare una sgradita sorpresa a chi si cimenta in un concorso.
Infatti, la più recente giurisprudenza amministrativa ha chiarito che anche l'avvio di un trattamento laser, per cancellare un tatuaggio, non basta a salvare la partecipazione a una selezione per entrare nelle forze di polizia, se il segno sulla pelle è ancora visibile durante la fase degli accertamenti sanitari. È questo, in sostanza, il principio ribadito da una pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, depositata lo scorso 26 febbraio. La magistratura ha respinto il ricorso di una candidata, esclusa da un concorso per l'ingresso nella Guardia di Finanza.
Nel caso concreto giunto all'attenzione dei giudici, la donna aveva partecipato alla procedura selettiva per entrare nel corpo delle Fiamme Gialle. Durante gli accertamenti sanitari, tuttavia, la sottocommissione medica ha rilevato un paio di elementi che hanno portato alla dichiarazione di non idoneità:
Infatti, la più recente giurisprudenza amministrativa ha chiarito che anche l'avvio di un trattamento laser, per cancellare un tatuaggio, non basta a salvare la partecipazione a una selezione per entrare nelle forze di polizia, se il segno sulla pelle è ancora visibile durante la fase degli accertamenti sanitari. È questo, in sostanza, il principio ribadito da una pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, depositata lo scorso 26 febbraio. La magistratura ha respinto il ricorso di una candidata, esclusa da un concorso per l'ingresso nella Guardia di Finanza.
Nel caso concreto giunto all'attenzione dei giudici, la donna aveva partecipato alla procedura selettiva per entrare nel corpo delle Fiamme Gialle. Durante gli accertamenti sanitari, tuttavia, la sottocommissione medica ha rilevato un paio di elementi che hanno portato alla dichiarazione di non idoneità:
- il primo riguardava la presenza di un tatuaggio sull'avambraccio sinistro, ritenuto visibile con l'uniforme di servizio;
- il secondo consisteva in alcune valutazioni sulla personalità della candidata, giudicata dai medici non perfettamente in linea con i requisiti richiesti.
Sulla base di questa valutazione, è stata disposta l'esclusione dal concorso. La concorrente ha deciso, però, di impugnare la decisione innanzi al Tar Lazio. Nel ricorso, ha sostenuto che il tatuaggio non fosse deturpante per il corpo, né incompatibile con il decoro dell'uniforme. Inoltre, ha evidenziato di aver già iniziato un trattamento laser per eliminarlo. In breve, per riuscire a riagguantare il posto di lavoro, la candidata ha tentato di dimostrare che il problema era ormai in via di soluzione. A suo avviso, quindi, la decisione della sottocommissione avrebbe dovuto essere ribaltata in aula.
Ma la regola del concorso in oggetto era ben precisa: conta solo la visibilità. Perciò, il tribunale amministrativo ha affrontato la questione da un punto di vista diverso da quello della candidata. Nel dettaglio, i giudici hanno ricordato che nei concorsi pubblici la disciplina fondamentale è quella contenuta nel bando, che nel linguaggio giuridico viene definito lex specialis. Si intende, quindi, la normativa che - con appositi criteri, requisiti e modalità - regola la singola procedura selettiva.
Nel caso in esame, il bando era molto preciso e rigido. Infatti, stabiliva che i tatuaggi costituiscono causa di esclusione quando risultano visibili con qualsiasi uniforme in uso. Il significato pratico della regola era uno solo: la sottocommissione medica non deve valutare il significato del tatuaggio, il suo valore estetico o l'eventuale impatto sull'immagine dell'istituzione.
L'unico accertamento richiesto, per valutare l'idoneità del partecipante alla procedura selettiva - e al posto di lavoro - è molto più semplice. Occorre verificare se il tatuaggio sia o meno visibile indossando la divisa della Guardia di Finanza. E, se lo è, l'esclusione scatta automaticamente e senza indugio.
Come accennato, inoltre, la rimozione non è sufficiente. Uno dei punti centrali della decisione riguarda proprio il tentativo della candidata di dimostrare di aver iniziato la cancellazione del tatuaggio. Ebbene, per il tribunale, questo elemento non può incidere sull'esito della selezione. La ragione risiede in un principio generale, che governa i concorsi pubblici: quello della parità di trattamento tra i candidati.
In termini pratici, questo vuol dire che i requisiti fisici, richiesti per partecipare a una procedura selettiva, devono essere posseduti in un momento preciso, che normalmente coincide con la scadenza del termine per presentare la domanda, oppure con il momento degli accertamenti sanitari.
Consentire a un candidato di regolarizzare la propria posizione dopo quel momento significherebbe introdurre una ingiustificata disparità, rispetto agli altri concorrenti che si erano presentati al concorso nel modo corretto.
Ecco perché, spiega il Tar Lazio, il tatuaggio avrebbe dovuto essere già completamente rimosso al momento dei controlli medici. Il semplice avvio del trattamento laser non è sufficiente, perché il requisito richiesto dal bando non è la cancellazione futura del tatuaggio, ma la sua assenza o invisibilità al momento della verifica.
Non solo. La decisione del tribunale si fonda anche su un altro principio tipico del diritto amministrativo. Il provvedimento di esclusione, infatti, non si basava su una sola ragione, ma su due motivazioni a sé stanti. Come accennato sopra, da un lato c'era il tatuaggio visibile con l'uniforme; dall'altro c'erano le valutazioni negative espresse dalla commissione medica sulla personalità della candidata.
In questi casi, la giurisprudenza amministrativa applica il cosiddetto principio della "doppia motivazione". Quando un atto amministrativo è sorretto da più ragioni indipendenti tra loro, è sufficiente che anche una sola di esse risulti legittima, perché tutto il provvedimento resti in piedi. Ecco perché il Tar Lazio non ha ritenuto necessario esaminare in modo approfondito le contestazioni relative alle altre valutazioni della commissione. Il motivo legato al tatuaggio era già sufficiente, da solo, a impedire alla candidata di proseguire con la selezione pubblica. Analogamente, sarebbe stato sufficiente il solo motivo della personalità inidonea al posto di lavoro.
Concludendo, la pronuncia del giudice amministrativo conferma - quindi - alcuni punti fermi nel funzionamento delle generalità dei concorsi pubblici per l'accesso alle forze armate e ai corpi di polizia. In primo luogo, le regole contenute nel bando sono sempre vincolanti e non possono essere disapplicate o derogate dalla commissione o dal giudice, se - come in questo caso - risultano trasparenti e legittime. In secondo luogo, i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data fissata dalla procedura selettiva. Non è sufficiente dimostrare che il candidato si stia attivando per adeguarsi successivamente.
Ma la regola del concorso in oggetto era ben precisa: conta solo la visibilità. Perciò, il tribunale amministrativo ha affrontato la questione da un punto di vista diverso da quello della candidata. Nel dettaglio, i giudici hanno ricordato che nei concorsi pubblici la disciplina fondamentale è quella contenuta nel bando, che nel linguaggio giuridico viene definito lex specialis. Si intende, quindi, la normativa che - con appositi criteri, requisiti e modalità - regola la singola procedura selettiva.
Nel caso in esame, il bando era molto preciso e rigido. Infatti, stabiliva che i tatuaggi costituiscono causa di esclusione quando risultano visibili con qualsiasi uniforme in uso. Il significato pratico della regola era uno solo: la sottocommissione medica non deve valutare il significato del tatuaggio, il suo valore estetico o l'eventuale impatto sull'immagine dell'istituzione.
L'unico accertamento richiesto, per valutare l'idoneità del partecipante alla procedura selettiva - e al posto di lavoro - è molto più semplice. Occorre verificare se il tatuaggio sia o meno visibile indossando la divisa della Guardia di Finanza. E, se lo è, l'esclusione scatta automaticamente e senza indugio.
Come accennato, inoltre, la rimozione non è sufficiente. Uno dei punti centrali della decisione riguarda proprio il tentativo della candidata di dimostrare di aver iniziato la cancellazione del tatuaggio. Ebbene, per il tribunale, questo elemento non può incidere sull'esito della selezione. La ragione risiede in un principio generale, che governa i concorsi pubblici: quello della parità di trattamento tra i candidati.
In termini pratici, questo vuol dire che i requisiti fisici, richiesti per partecipare a una procedura selettiva, devono essere posseduti in un momento preciso, che normalmente coincide con la scadenza del termine per presentare la domanda, oppure con il momento degli accertamenti sanitari.
Consentire a un candidato di regolarizzare la propria posizione dopo quel momento significherebbe introdurre una ingiustificata disparità, rispetto agli altri concorrenti che si erano presentati al concorso nel modo corretto.
Ecco perché, spiega il Tar Lazio, il tatuaggio avrebbe dovuto essere già completamente rimosso al momento dei controlli medici. Il semplice avvio del trattamento laser non è sufficiente, perché il requisito richiesto dal bando non è la cancellazione futura del tatuaggio, ma la sua assenza o invisibilità al momento della verifica.
Non solo. La decisione del tribunale si fonda anche su un altro principio tipico del diritto amministrativo. Il provvedimento di esclusione, infatti, non si basava su una sola ragione, ma su due motivazioni a sé stanti. Come accennato sopra, da un lato c'era il tatuaggio visibile con l'uniforme; dall'altro c'erano le valutazioni negative espresse dalla commissione medica sulla personalità della candidata.
In questi casi, la giurisprudenza amministrativa applica il cosiddetto principio della "doppia motivazione". Quando un atto amministrativo è sorretto da più ragioni indipendenti tra loro, è sufficiente che anche una sola di esse risulti legittima, perché tutto il provvedimento resti in piedi. Ecco perché il Tar Lazio non ha ritenuto necessario esaminare in modo approfondito le contestazioni relative alle altre valutazioni della commissione. Il motivo legato al tatuaggio era già sufficiente, da solo, a impedire alla candidata di proseguire con la selezione pubblica. Analogamente, sarebbe stato sufficiente il solo motivo della personalità inidonea al posto di lavoro.
Concludendo, la pronuncia del giudice amministrativo conferma - quindi - alcuni punti fermi nel funzionamento delle generalità dei concorsi pubblici per l'accesso alle forze armate e ai corpi di polizia. In primo luogo, le regole contenute nel bando sono sempre vincolanti e non possono essere disapplicate o derogate dalla commissione o dal giudice, se - come in questo caso - risultano trasparenti e legittime. In secondo luogo, i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data fissata dalla procedura selettiva. Non è sufficiente dimostrare che il candidato si stia attivando per adeguarsi successivamente.