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Concorso colposo del danneggiato in caso di spedizione per posta ordinaria di assegno munito di clausola di intrasferibilità

Concorso colposo del danneggiato in caso di spedizione per posta ordinaria di assegno munito di clausola di intrasferibilità
Il danneggiato mittente dell'assegno attraverso posta ordinaria concorre nella responsabilità dell'istituto di credito, ex art. 1227 c.c., in caso di riscossione dell'assegno da parte di soggetto terzo non legittimato
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 38146 del 30 dicembre 2022, si è nuovamente occupata del concorso di responsabilità del soggetto titolare dell’assegno bancario, qualora quest’ultimo proceda all’invio dello stesso attraverso il mezzo della posta ordinaria. In particolare, in caso di sottrazione del titolo e riscossione dello stesso da parte di un soggetto terzo non legittimato, a concorrere nella responsabilità (da contatto sociale qualificato) dell’istituto di credito è anche il soggetto danneggiato/mittente dell’assegno, essendo che quest’ultimo, attraverso il proprio comportamento negligente, ha concorso a cagionare il fatto ingiusto, meritevole di risarcimento.
Così che, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, all’interno della pronunzia in esame, riconferma il principio di diritto statuito nella precedente sentenza delle Sezioni Unite, la n. 9769 del 26 maggio del 2020: anche in tale sede, la Corte confermava la presenza del concorso di responsabilità del soggetto danneggiato, mittente di un assegno bancario spedito per posta ordinaria, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, in caso di riscossione dello stesso da parte di soggetto terzo non legittimato, alla luce dell’ art. 1227 del c.c..
In particolare, la responsabilità del titolare dell’assegno derivava – secondo il Supremo Consesso – da un’eccessiva negligenza del creditore mittente, il quale, scegliendo autonomamente di inviare l’assegno attraverso il mezzo della posta ordinaria, si esponeva volontariamente ad un rischio superiore rispetto a quello ordinariamente consentito dalle ordinarie regole di comune prudenza (art. 1176 del c.c.). Difatti, nel caso di specie, le SS.UU. della Corte di Cassazione osservavano come il titolare dell’assegno ben avrebbe potuto utilizzare ulteriori modalità, più sicure, per il suo inoltro all’istituto di credito: ciò in quanto il mezzo della Posta ordinaria (attività regolata dal D.M. 26 febbraio 2004 e dal d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655), sebbene in teoria sicuro, in concreto è comunque idonea fonte di rischi, generandosi, attraverso il suo utilizzo, il pericolo concreto di sottrazione (nelle forme del furto, ovvero dell’appropriazione indebita) del titolo di credito a danno del titolare. Di tal guisa, la Cassazione sottolinea come la scelta del mezzo postale per l’inoltro dell’assegno – in luogo di mezzi più sicuri, di natura digitale - abbia concorso a cagionare il danno subito dal suo titolare, vittima di sottrazione del medesimo. Il concorso di colpa del danneggiato è, dunque, da ravvisarsi nella voluta trascuratezza della scelta dei mezzi disponibili per l’inoltro sicuro dell’assegno all’istituto bancario.
Alla responsabilità dell’istituto di credito – qualificata dalla giurisprudenza maggioritaria come da contatto sociale qualificato – per mancata, ovvero, negligente identificazione del soggetto terzo presentatosi per la riscossione dell’assegno, si accosta anche quella del soggetto danneggiato, titolare del titolo di credito: secondo la teoria dell’efficienza causale, trattasi di concorso causale di responsabilità, essendo il comportamento del titolare mittente da qualificarsi come idoneo antecedente causale all’evento dannoso.
Orbene, sulla scia delle SS.UU. del 2020, la Corte di Cassazione del 2022, nell’ordinanza in commento, nel confermare la presenza del concorso di colpa del danneggiato, ha anche statuito che il comportamento negligente del titolare mittente dell’assegno non rileva come ordinario criterio di imputazione della responsabilità (basato, invero, sulla colpevolezza), bensì come comportamento eziologicamente idoneo alla produzione dell'evento dannoso, e pertanto rilevante ai fini della causalità materiale (la quale collega la condotta del danneggiante al danno evento). In altri termini, secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione in esame, la condotta attiva del soggetto danneggiato, consistente nella consegna dell’assegno all’ente Poste per la sua spedizione in via ordinaria, si pone come fatto materiale concorrente, idoneo ad inserirsi nell’ordinaria serie di causalità materiale generatrice del fatto illecito dell’illecita riscossione del titolo di credito.
In altri termini, la scelta del soggetto danneggiato di utilizzare il mezzo della posta ordinaria al fine di spedire l’assegno bancario, sebbene munito di clausola di intrasferibilità, si pone in contrasto non solo con le regole della comune prudenza e diligenza (art. 1176 del c.c.) - le quali prevedono, nel caso di specie, la necessità di utilizzare mezzi di trasmissione più sicuri, ossia idonei a garantire il buon esito della spedizione – bensì anche con il generale dovere di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), nonché con il generico dovere di comportarsi secondo correttezza (art. 1175 del c.c.), essendo che l’assunzione di un rischio sproporzionato da parte del mittente/ titolare aumenta, invero, le possibili cause del danno, e pertanto la responsabilità degli altri soggetti coinvolti (nel caso di specie, dell’istituto di credito).
Di tal guisa, la condotta negligente del creditore è da considerarsi idoneo antecedente causale circa il fatto illecito dell’errata emissione delle somme incorporate nel titolo di credito a soggetto terzo non legittimato: a rispondere del quantum debeatur del danno sarà, pertanto, l’istituto di credito, entro i limiti della gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze derivate dal concorso di responsabilità del mittente/titolare (art. 1227 del c.c.). Qualora la condotta del creditore abbia autonomamente determinato il danno ingiusto, il risarcimento del danno non è dovuto, stante l’elisione del nesso causale tra condotta dell’istituto di credito e danno (art. 1227 del c.c.).


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