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Concorsi pubblici, arriva lo stop al limite dei 30 anni, si allarga la platea: il Consiglio di Stato ribalta tutto

Concorsi pubblici, arriva lo stop al limite dei 30 anni, si allarga la platea: il Consiglio di Stato ribalta tutto
Il Consiglio di Stato ha dichiarato discriminatorio e contrario al diritto UE il limite dei 30 anni nel concorso per commissari di Polizia, annullando il bando e ripristinando il precedente tetto di 32 anni
Può lo Stato escludere a priori un candidato da un concorso pubblico soltanto perché ha superato una certa età, anche quando il ruolo da ricoprire non richiede particolari capacità fisiche? È davvero necessario non aver compiuto 30 anni per dirigere un ufficio di polizia o coordinare agenti di pubblica sicurezza?
A queste domande ha risposto la Sezione Quarta del Consiglio di Stato, con una pronuncia (la n. 397 del 19 gennaio 2026) che è destinata a incidere significativamente sulla disciplina dei requisiti di accesso ai concorsi pubblici. Il Collegio ha dichiarato illegittimo il limite massimo di 30 anni previsto per la partecipazione al concorso per commissari della Polizia di Stato, ritenendolo discriminatorio quando le mansioni effettivamente svolte non richiedano particolari capacità fisiche.

La pronuncia si colloca nel solco della tutela antidiscriminatoria sancita dalla Direttiva 2000/78/CE, dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli artt. 3 TUE e 10 TFUE, che impongono agli Stati membri di contrastare ogni forma di discriminazione fondata, tra l’altro, sull’età. Accogliendo l’appello del candidato escluso, il Consiglio di Stato ha annullato il D.M. 13 luglio 2018 n. 103 nella parte in cui fissava il limite dei 30 anni, nonché il bando di concorso del 2 dicembre 2019 e il provvedimento implicito di esclusione, determinando la reviviscenza del precedente limite di 32 anni.

La controversia trae origine dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per 120 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, bandito dal Ministero dell’Interno il 2 dicembre 2019. Tra i requisiti di ammissione era previsto il non aver compiuto il 30° anno di età, salvo alcune deroghe relative al servizio militare o a determinate categorie di personale già interno all’amministrazione.
Il ricorrente, nato nel 1988, aveva superato la soglia anagrafica e, attraverso la procedura telematica, non aveva potuto presentare la domanda proprio a causa del requisito mancante. Ammesso con riserva dal TAR Lazio in sede cautelare, aveva superato le prove preselettive, ma nel merito il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo il limite di età ragionevole e non in contrasto con il diritto dell’Unione europea.

In appello, la questione è stata riproposta sotto il profilo della discriminazione per età e della violazione della normativa europea. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario attivare il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, chiedendo alla Corte di giustizia se la disciplina nazionale fosse compatibile con la direttiva 2000/78/CE e con i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali.
Con sentenza 17 novembre 2022, causa C-304/21, la CGUE ha affermato che una normativa nazionale che fissa a 30 anni il limite massimo per l’accesso al concorso per commissari di Polizia è contraria al diritto dell’Unione, qualora le funzioni effettivamente esercitate non richiedano capacità fisiche particolari oppure, anche ove tali capacità siano richieste, la misura risulti sproporzionata.

A seguito della pronuncia della Corte di giustizia europea, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario fondare la decisione su un accertamento basato su dati concreti. Pertanto, non era sufficiente richiamare astrattamente la natura operativa delle mansioni degli agenti di Polizia di Stato, ma occorreva stabilire se, nella prassi, l’uso della forza fisica costituisse una componente normale e abituale delle mansioni del commissario.
All’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio, è emerso che, nel periodo esaminato, gli episodi in cui commissari o vice commissari avevano fatto uso diretto della forza fisica erano piuttosto esigui. Solo una parte di tali episodi era riconducibile a operazioni di contrasto alla criminalità in senso stretto, mentre altri riguardavano interventi di soccorso o circostanze non direttamente collegate all’esercizio ordinario delle funzioni. Il numero complessivo è stato ritenuto insufficiente per qualificare l’impiego della forza come elemento strutturale e ordinario della funzione.

Il Collegio ha inoltre richiamato la disciplina del d.lgs. 334/2000, che descrive le mansioni dei commissari in termini prevalentemente direttivi, organizzativi e di coordinamento, senza prevedere come tratto tipico l’uso della forza fisica. In tale contesto, il limite di età si configura come una discriminazione diretta fondata sull’età, consentita soltanto quando la caratteristica anagrafica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il giudizio di proporzionalità si è rivelato decisivo. La riduzione della platea dei partecipanti incide negativamente sul principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici e non appare compensata da un beneficio concreto apprezzabile, quale sarebbe l’ingresso in carriera di personale anagraficamente più giovane, tra l’altro di soli 2 anni.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullando il decreto ministeriale, il bando e l’esclusione del ricorrente, con conseguente applicazione del precedente limite di 32 anni.


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