Tutto ruota attorno all'
art. 182 del Codice della strada, che al comma 9 recita in modo inequivocabile:
"I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono". Non si tratta di una semplice raccomandazione: è un obbligo giuridico a tutti gli effetti, e chi lo viola incorre in una
sanzione amministrativa che va da 26 a 102 euro.
Fin qui, sembrerebbe che la convinzione popolare abbia ragione: pista ciclabile presente, ciclista obbligato a usarla, punto. Ma la realtà normativa è più articolata, e il diavolo - come sempre - si nasconde nei dettagli di un'altra norma, quella delle definizioni.
Cosa dice esattamente l'articolo 3 del Codice della strada
Il vero snodo interpretativo è nascosto nell'
art. 3 del Codice della strada, dedicato proprio alle definizioni. Secondo questa disposizione, la
pista ciclabile è una porzione longitudinale della
strada fisicamente separata dalla carreggiata - solitamente tramite un cordolo, una barriera o un dislivello - e
riservata esclusivamente alla circolazione dei velocipedi. La
corsia ciclabile, invece, è
un'area interna alla carreggiata stessa, non separata fisicamente, ma chiaramente indicata dalla segnaletica orizzontale: la classica striscia bianca sul bordo strada con il simbolo della bicicletta dipinto sull'asfalto.
In entrambi i casi, pedoni e altri utenti non possono accedervi. È su questo concetto di "riserva esclusiva" che si gioca tutto. Perché esiste una terza tipologia di percorso - la pista ciclopedonale - che è invece accessibile anche ai pedoni e che, proprio per questo motivo, non rientra nella definizione di pista "riservata" ai ciclisti. Quando il percorso è promiscuo, l'obbligo previsto dall'articolo 182 semplicemente non scatta.
Ciclopedonale o ciclabile? Una distinzione che cambia tutto
La differenza tra pista ciclabile e pista ciclopedonale non è soltanto lessicale: ha conseguenze concrete e immediate sul comportamento che il ciclista è tenuto a tenere. Se la pista è una ciclopedonale - riconoscibile, come abbiamo detto, dalla doppia segnaletica che raffigura sia una bicicletta che un pedone - allora non è "riservata" ai soli velocipedi, e il ciclista che preferisce scendere sulla carreggiata per evitare il traffico pedonale, o semplicemente per ragioni di sicurezza, non commette alcuna infrazione e non può essere sanzionato ai sensi dell'articolo 182.
Questo principio non è arbitrario: risponde a una logica precisa di tutela degli utenti più vulnerabili. Il pedone è sempre considerato il soggetto più debole nella gerarchia della mobilità urbana, ancora più del ciclista. In presenza di un afflusso eccessivo di passanti su una ciclopedonale, sarebbe controproducente e persino pericoloso costringere il ciclista a rimanere in quello spazio condiviso, quando la carreggiata può rappresentare una soluzione più sicura per tutti.
Cosa succede in caso di incidente
La questione diventa ancora più delicata - e potenzialmente molto costosa - quando si arriva a parlare di
sinistri stradali. Se un ciclista ha a disposizione una pista ciclabile riservata (non una ciclopedonale, dunque) o una corsia ciclabile regolarmente segnalata, ma sceglie deliberatamente di ignorarla e di procedere in carreggiata, e in quella carreggiata viene investito, il
giudice ha tutti gli strumenti per riconoscere un
concorso di colpa a carico del ciclista, ai sensi dell'
art. 1227 del c.c..
Questo istituto consente al magistrato di
ridurre proporzionalmente, o addirittura azzerare del tutto, il risarcimento del danno spettante al ciclista, anche nei casi in cui la responsabilità principale dell'incidente ricada sull'automobilista. Lo stesso principio si applica, del resto, alla pratica della marcia affiancata fuori dai centri abitati: l'
art. 182 del Codice della strada vieta esplicitamente ai ciclisti di procedere affiancati in quel contesto, e la giurisprudenza è costante nel ritenere che tale violazione contribuisca in modo determinante a stabilire le responsabilità in caso di incidente.
In sintesi, il Codice della strada non assegna ai ciclisti una patente di intoccabilità: li tutela, certo, ma entro i limiti del rispetto delle norme che li riguardano.