In questo modo, lo stesso apparecchio potrebbe rilevare, ad esempio, un eccesso di velocità e un passaggio con il semaforo rosso, qualora entrambe le infrazioni siano effettivamente accertate e ricorrano i presupposti per sanzionarle. Il risultato sarebbe un sistema di controllo più completo, in grado di raccogliere un numero maggiore di informazioni sul comportamento degli automobilisti. Non si tratterebbe, quindi, soltanto di aumentare il numero delle telecamere presenti sulle strade, ma di sfruttare meglio le potenzialità dei dispositivi già installati e di quelli di nuova generazione.
Tuttavia, per quanto riguarda la segnalazione degli autovelox, il testo della riforma dovrà essere valutato attentamente nella sua versione definitiva: non è sufficiente l'introduzione di nuove tecnologie per affermare automaticamente che vengano meno tutti gli obblighi di segnalazione delle postazioni.
Un'altra modifica significativa riguarda i tempi di notifica dei verbali. La proposta di riforma prevede una riduzione del termine per alcune violazioni accertate attraverso dispositivi automatici.
In particolare, si ipotizza l'introduzione di un termine di 30 giorni per notificare determinate multe rilevate da telecamere e sistemi elettronici, rispetto al termine ordinario di 90 giorni previsto per la contestazione differita in numerose situazioni.
La modifica potrebbe riguardare infrazioni accertate mediante:
- autovelox;
- telecamere installate nelle Zone a traffico limitato;
- dispositivi di rilevazione ai semafori;
- sistemi di controllo delle corsie riservate o di emergenza.
La finalità è duplice. Da una parte, una notifica più rapida permetterebbe di intervenire tempestivamente sulle condotte irregolari. Dall'altra, consentirebbe agli automobilisti di venire a conoscenza prima delle violazioni commesse, evitando che si accumulino numerosi verbali.
È importante, però, distinguere tra le regole contenute in una proposta normativa e quelle effettivamente in vigore: il termine di 30 giorni non deve essere considerato automaticamente applicabile a tutte le multe rilevate dalle telecamere.
La riforma interviene anche sulle modalità di contestazione delle multe. Il cittadino conserverebbe la possibilità di presentare ricorso al Prefetto o al giudice di pace, ma la procedura prefettizia potrebbe diventare più articolata.
Secondo l'impostazione descritta nella bozza, il ricorso al Prefetto dovrebbe essere trasmesso al comando o all'organo di polizia da cui dipende l'agente accertatore, anziché essere inviato direttamente alla Prefettura.
I canali previsti comprenderebbero:
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- posta elettronica certificata, quando ammessa;
- servizi elettronici di recapito certificato qualificato.
La proposta stabilisce, inoltre, scadenze precise per la trasmissione degli atti e per la decisione dell'autorità competente.
Tra le tempistiche indicate nella bozza figurano:
- 60 giorni per la trasmissione del fascicolo da parte dell'organo di polizia;
- 120 giorni per la decisione della Prefettura;
- 150 giorni per la notifica dell'eventuale ordinanza-ingiunzione, secondo le condizioni previste dal nuovo procedimento.
Una delle novità più rilevanti per chi decide di contestare una sanzione riguarda le conseguenze del rigetto del ricorso prefettizio.
La bozza prevede, secondo il testo di riferimento, il superamento dell'attuale meccanismo del raddoppio della multa, sostituendolo con un aumento pari a un terzo dell'importo originario per ciascuna violazione.
Per comprendere meglio la differenza, si può fare un esempio:
- multa iniziale: 150 euro;
- importo in caso di rigetto secondo il meccanismo ipotizzato: 200 euro;
- importo previsto dal precedente esempio con il raddoppio: 300 euro.
Infine, la riforma punta a uniformare anche le procedure per eliminare i verbali viziati da errori evidenti.
La nuova disciplina dell'archiviazione dovrebbe consentire all'amministrazione di intervenire sia autonomamente sia su richiesta del cittadino, nei casi previsti dalla normativa.
Tra le situazioni che potrebbero giustificare l'annullamento rientrano, a seconda delle condizioni stabilite dalla legge:
- errori evidenti nella notifica;
- individuazione errata del destinatario;
- applicazione non corretta della norma;
- altri vizi riconoscibili dell'accertamento.