La vicenda
La causa trae origine da un fatto accaduto il 9 giugno 2020, in una strada privata che conduceva all’abitazione degli attori. Quel giorno P3, uno dei componenti della famiglia attrice, stava portando a passeggio il proprio cane, un pinscher anziano e tenuto al guinzaglio.
All’improvviso l’animale veniva aggredito da un lupo cecoslovacco, di proprietà della convenuta C1 e momentaneamente affidato al coniuge C2. Il cane di grossa taglia, sfuggito dal cancello domestico lasciato socchiuso, assaliva il pinscher con violenza, scuotendolo fino a provocarne la morte poco dopo, nonostante la corsa disperata (e inutile) verso l'ambulatorio veterinario.
La famiglia proprietaria dell’animale ucciso agiva in giudizio contro i proprietari del lupo cecoslovacco, chiedendo il risarcimento sia dei danni patrimoniali (spese veterinarie, smaltimento della carcassa, valore economico del cane, mancata frequenza universitaria di un anno da parte di P3) sia dei danni non patrimoniali, per la sofferenza patita a causa della perdita dell’animale d’affezione.
La decisione del Tribunale: responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.
Il Tribunale di Brescia ha ricondotto la fattispecie all’art. 2052 del c.c., norma che disciplina la responsabilità per danno cagionato da animali, configurandola come responsabilità oggettiva. Ciò significa che il proprietario risponde dei danni causati dall’animale indipendentemente dalla colpa, salvo che provi l’intervento del caso fortuito, inteso come evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale.
Nel caso concreto, la convenuta non è riuscita a dimostrare che l’aggressione fosse dovuta a circostanze estranee alla propria sfera di controllo; la dimenticanza di aver lasciato socchiuso il cancello non è stata ritenuta idonea a escludere la responsabilità.
Quanto al danno patrimoniale, è stato riconosciuto un importo equitativo di 500 euro per il valore del cane deceduto, oltre alle spese documentate di smaltimento della carcassa.
Sul piano del danno non patrimoniale, il giudice, pur prendendo atto della posizione contraria della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. VI, 23.10.2018, n. 26770), ha accolto l’orientamento – ormai consolidato in sede di merito – che ammette il risarcimento del dolore per la perdita dell’animale d’affezione, quale lesione del diritto costituzionalmente garantito alla sfera relazionale e affettiva della persona, ai sensi dell’art. 2 Cost.. A ciascun componente della famiglia è stato dunque riconosciuto un risarcimento, oscillante tra 800 e 1.500 euro, con un importo maggiore (1.800 euro) attribuito a P3, che aveva assistito direttamente e impotente all’aggressione.
La portata della pronuncia
La sentenza del Tribunale di Brescia si inserisce nell’ambito di un dibattito giurisprudenziale non ancora definitivamente risolto. Da un lato, la Cassazione che tende a escludere la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita di un animale, se non nei casi di reato; dall’altro, la giurisprudenza di merito che mostra sempre più attenzione al valore affettivo assunto, nella società contemporanea, dal legame uomo-animale, riconoscendo che la perdita di un animale domestico può integrare una sofferenza giuridicamente rilevante e non un danno “bagatellare”.