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Bonifico tra parenti, anche se hai la ricevuta di pagamento non puoi chiederli indietro senza queste prove: la Cassazione

Bonifico tra parenti, anche se hai la ricevuta di pagamento non puoi chiederli indietro senza queste prove: la Cassazione
Luca presta 5.000 euro al cugino perché ha bisogno urgente di liquidità. I due si parlano al telefono e si accordano a voce: il cugino restituirà la somma entro un anno. Luca fa un bonifico, scrivendo solo “aiuto” come causale. Non firmano nulla e non ci sono messaggi che parlano chiaramente di restituzione. Passa il tempo, il rapporto si rovina e Luca non restituisce i soldi. Marco potrà riaverli?
Accade spesso che, in momenti di difficoltà economica o per sostenere una spesa importante, ci si rivolga a un familiare invece che a una banca. In questi casi nasce spontaneo un dubbio: il denaro ricevuto deve essere restituito come un vero prestito oppure rientra nella solidarietà familiare, senza obbligo di rimborso?

Il punto di partenza è l’art. 2740 del codice civile, secondo cui ogni debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. In linea teorica, quindi, non vi sarebbe differenza tra un debito verso una banca e uno verso un parente. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che, nei rapporti familiari, la situazione può cambiare.

La giurisprudenza parte da un presupposto chiaro: le somme scambiate tra familiari si considerano, di regola, frutto di solidarietà e non di un vero obbligo di restituzione. Quando manca un accordo esplicito, opera infatti una presunzione di liberalità: in altre parole, il giudice tende a qualificare quel denaro come un regalo definitivo.

Il problema emerge soprattutto quando i rapporti personali si deteriorano, ad esempio in caso di separazione. In queste situazioni, chi ha versato il denaro tenta di recuperarlo, ma si scontra con una difficoltà rilevante: la legge tutela chi lo ha ricevuto, salvo prova contraria particolarmente solida.

Per superare la presunzione di donazione e ottenere la restituzione, è necessario dimostrare in modo convincente l’esistenza di un contratto di mutuo. Non basta sostenere che si trattasse di un prestito: occorre provare che, fin dall’inizio, vi fosse un accordo preciso sulla restituzione.

La Corte di Cassazione è molto netta su questo punto: l’onere della prova grava interamente su chi ha dato il denaro. Anche se il prestito è stato verbale e senza interessi, deve emergere chiaramente in giudizio (sent. n. 17050/2014). In mancanza di elementi concreti, la domanda viene respinta.

Tra le prove più efficaci rientrano:
  • messaggi o email in cui il beneficiario riconosce il debito;
  • evidenze di un piano di restituzione, anche parziale;
  • testimonianze che confermino l’accordo;
  • scritture private che attestino la natura di prestito.

Una semplice ricevuta di bonifico, da sola, non è sufficiente a dimostrare il diritto alla restituzione.

Chi ha ricevuto la somma, però, non può limitarsi a un atteggiamento passivo. Se vuole opporsi alla richiesta di restituzione, deve giustificare il titolo in base al quale ha trattenuto il denaro.

Entra qui in gioco il principio dell’arricchimento senza causa, che impedisce a un soggetto di beneficiare ingiustamente a spese di un altro. Il beneficiario dovrà, quindi, dimostrare che la somma era effettivamente una donazione oppure un contributo legato ai doveri familiari.
In contesti conflittuali, come dopo una separazione, il livello di prova richiesto diventa ancora più elevato: ogni trasferimento di denaro viene scrutinato con maggiore attenzione, e senza elementi chiari e coerenti è difficile ottenere una decisione favorevole.
In sintesi, nei rapporti familiari la differenza tra prestito e regalo non dipende tanto dalla volontà dichiarata a posteriori, quanto dalla capacità di dimostrare, con prove concrete, quale fosse l’accordo originario.


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