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I beni vanno stimati al momento della divisione

Eredità - -
I beni vanno stimati al momento della divisione
Il valore dei beni deve essere stimato nel momento in cui ne viene pronunciata la divisione.

La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5993/2020, si è pronunciata in merito al momento in cui debba essere compiuta la stima dei beni di cui venga chiesta la divisione, con particolare riguardo al caso in cui, nelle more del giudizio, sia intervenuta l’espropriazione di alcuni terreni caduti in comunione.

La vicenda giudiziaria sottoposta al vaglio della Suprema Corte nasceva in seguito alla pronuncia emessa dal Tribunale che, dopo essere stato adito da uno di tre fratelli germani, aveva attribuito loro le diverse quote delle comunioni ereditarie dei defunti genitori.
Uno dei due originari convenuti, proponeva appello contro la sentenza di primo grado, eccependo la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune che, nel frattempo, aveva acquistato la proprietà di alcuni dei beni rientranti nell’asse ereditario. Secondo l’appellante, infatti, tale circostanza rendeva necessario redigere un nuovo progetto di divisione, che tenesse contro anche dell’avvenuta espropriazione.
L’appello, tuttavia, veniva rigettato, in quanto, secondo i giudici di secondo grado, il fatto che fosse intervenuto l’esproprio non incideva sull’esito della divisione, poiché gli stessi beni, essendo stati di proprietà del de cuius al tempo della sua morte, dovevano essere considerati parte integrante dell’asse ereditario.

L’appellante, dunque, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo come la Corte d’Appello adita avesse errato sia nel reputare inammissibile, in quanto nuova, la deduzione relativa all’intervenuto esproprio, sia nel ritenere che tale circostanza non incidesse in alcun modo sulla divisione perché, essendo intervenuta in corso di causa, non faceva venir meno il fatto che i beni interessati rientrassero, in origine, in comunione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata.
Nel pronunciarsi in tal senso, gli Ermellini hanno ribadito alcuni principi di diritto di fondamentale importanza in materia di divisione. Il primo di essi è quello per cui la stima dei beni rientranti nella comunione deve avvenire necessariamente al momento della pronuncia di divisione, tenendo conto di ogni elemento che possa incidere sul valore di mercato, senza che assuma, quindi, alcuna rilevanza il loro valore originario (cfr. Cass. Civ., n. 29733/2017). Per questo motivo, in conformità all'orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Cassazione, non può non assumere un rilievo fondamentale l’intervento di un’espropriazione che sottragga dei beni alla massa comune, in quanto, in tal caso, ai fini della divisione, si dovrà tener contro, non del bene espropriato, bensì del diritto di credito all’indennità di espropriazione, che dovrà anch’esso essere diviso (Cass. Civ., SSUU, n. 24657/2007).

Dovendo, dunque, adeguare la stima dei beni in relazione alle circostanze sussistenti al momento della pronuncia di divisione, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, non può essere considerata nuova e, per questo, inammissibile la deduzione con cui una parte esponga al vaglio del giudice la sopravvenienza di un fatto idoneo ad influire sulla formazione del progetto di divisione.


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