Non pagare il canone di locazione dello studio legale può costare la sospensione dalla professione. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 62/2026, che ha respinto il ricorso di un legale del Foro di Lamezia Terme rimasto moroso per oltre due anni, confermando la sanzione già inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro. Per il CNF, l'inadempimento economico verso terzi rileva sul piano deontologico a prescindere dalla natura del debito, quando assume connotati di gravità e persistenza tali da riflettersi sull'affidabilità del professionista.
Due anni di canoni non pagati
La vicenda riguarda un avvocato che, dal giugno 2016, occupava un immobile a Lamezia Terme in forza di un contratto di locazione a uso professionale, sottoscritto nel 2014. Da quel mese, però, i pagamenti dei canoni erano divenuti parziali, fino a interrompersi quasi del tutto. La proprietaria, dopo svariati solleciti senza esito, aveva prima inviato un'intimazione di sfratto per morosità, convalidata dal Tribunale di Lamezia Terme nell'agosto 2018 con contestuale ordine di rilascio, e poi richiesto un decreto ingiuntivo per il recupero dei canoni arretrati.
L'avvocato, tuttavia, non aveva liberato l'immobile nei termini stabiliti, con il rilascio avvenuto solo il 4 dicembre 2018, a seguito di esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario. Nel frattempo, in assenza del pagamento delle somme, la locatrice aveva ottenuto un pignoramento presso terzi. Da qui l'esposto disciplinare, l'apertura del procedimento da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro e, all'esito dell'istruttoria, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per 3 mesi, per violazione degli artt. 9 e 64 del Codice deontologico forense.
Circostanze personali e giudizi pendenti
Il legale aveva impugnato la decisione davanti al CNF sulla base di tre motivi. Il primo lamentava una presunta violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e sanzione, poiché il Consiglio Distrettuale aveva richiamato in motivazione anche una diversa esposizione debitoria dell'incolpato verso l'Erario, mai formalmente contestata.
Con il secondo motivo, il ricorrente sosteneva che il mancato pagamento dei canoni fosse giustificato, in quanto aveva promosso due giudizi civili, uno di opposizione tardiva allo sfratto e uno per la risoluzione del contratto per responsabilità della locatrice, sostenendo di aver sospeso i versamenti per compensarli con spese di miglioria sostenute sull'immobile.
Il terzo motivo riguardava invece il debito fiscale, che il ricorrente riteneva estraneo alla contestazione disciplinare e comunque in via di regolarizzazione tramite rateizzazione.
Perché il CNF ha respinto il ricorso
Il Consiglio ha innanzitutto escluso qualsiasi violazione del contraddittorio. Il riferimento alla posizione debitoria verso l'Erario, ha chiarito, era stato introdotto dallo stesso incolpato nelle proprie difese; il Consiglio lo aveva semplicemente valutato come elemento difensivo, senza fondarvi alcun autonomo giudizio di responsabilità.
Nel merito, i giudici hanno chiarito che l'esistenza di cause civili pendenti non esclude la rilevanza disciplinare della morosità. Ciò che conta, per il Collegio, non è l'esito della controversia contrattuale, bensì la durata dell'inadempimento e il ricorso a procedure esecutive coattive, elementi che di per sé incidono sull'immagine del professionista agli occhi dei terzi.
Sul piano soggettivo, il CNF ha ribadito che, trattandosi di un'obbligazione assunta nell'esercizio della professione (l'immobile era locato proprio per uso studio), l'illecito si configura a prescindere dalla gravità della condotta o dall'effettiva compromissione dell'affidamento dei terzi, essendo sufficiente la volontarietà dell'omissione. Quanto alle difficoltà economiche, la sentenza chiarisce che non hanno valore scriminante, potendo al più incidere sulla graduazione della sanzione, e solo se non riconducibili a responsabilità dello stesso iscritto.
Il principio di diritto
Il passaggio più significativo della sentenza è quello dedicato al fondamento normativo del dovere di adempiere. Per il CNF, l'obbligo di mantenere condotte improntate a probità, dignità e decoro, anche fuori dall'esercizio strettamente professionale, non nasce solo dagli artt. 9 e 64 del Codice deontologico, ma trova radice diretta nella legge n. 247/2012. L'art. 3, comma 2, di questa legge impone che la professione forense sia esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa. Il comma 3 affida, poi, al Codice deontologico il compito di declinare queste norme di comportamento nei rapporti con clienti, controparti e colleghi.
Il passaggio più significativo della sentenza è quello dedicato al fondamento normativo del dovere di adempiere. Per il CNF, l'obbligo di mantenere condotte improntate a probità, dignità e decoro, anche fuori dall'esercizio strettamente professionale, non nasce solo dagli artt. 9 e 64 del Codice deontologico, ma trova radice diretta nella legge n. 247/2012. L'art. 3, comma 2, di questa legge impone che la professione forense sia esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa. Il comma 3 affida, poi, al Codice deontologico il compito di declinare queste norme di comportamento nei rapporti con clienti, controparti e colleghi.