Quando due avvocati si confrontano - che sia al telefono, in uno studio, o durante un'
udienza - lo fanno nell'aspettativa reciproca di essere ascoltati senza essere spiati. L'
art. 38, comma 2, del Codice Deontologico Forense cristallizza questo principio in una norma precisa:
registrare clandestinamente un collega è vietato. Si tratta di un presidio a tutela della qualità stessa del dialogo professionale.
Un avvocato che sa - o anche solo sospetta - di poter essere registrato in qualsiasi momento tende a irrigidirsi, a pesare ogni parola, a rinunciare a quella franchezza che spesso è l'unico modo per risolvere una
controversia senza trascinare tutto in
giudizio. Il risultato sarebbe un ambiente professionale paralizzato dalla diffidenza.
La
riservatezza, dunque, non è un privilegio corporativo: è la condizione che rende possibile il confronto leale tra le parti. La violazione di questo dovere espone il
professionista a
sanzioni disciplinari, indipendentemente dal fatto che la registrazione sia poi effettivamente utilizzata o meno.
Il caso di Torino che ha riaperto il dibattito
A rimettere in moto la riflessione sul tema è stato un quesito concreto, posto dall'
Ordine degli Avvocati di Torino al CNF (Consiglio Nazionale Forense). Durante una procedura esecutiva, un legale aveva valutato l'ipotesi di attivare un registratore all'insaputa dei presenti. Il motivo era duplice: documentare quella che riteneva una palese violazione del
diritto di difesa del proprio assistito e raccogliere prove di possibili comportamenti illeciti da parte di un
ufficiale giudiziario che impediva l'accesso ai locali.
Il CNF, con il parere n. 12/2026 del 13 aprile 2026, ha risposto con equilibrio, ma senza ambiguità: la valutazione deve sempre avvenire sul caso concreto, e il semplice fatto di percepire una tensione o un'irregolarità non autorizza automaticamente a impugnare il registratore. La condotta di chi registra senza consenso e all'insaputa degli interlocutori rimane, in via di principio, lesiva della dignità della professione forense.
Quando prevale il diritto di difesa
Il quadro, tuttavia, non è privo di sfumature. La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha elaborato nel tempo un'eccezione fondata su un
bilanciamento tra valori in conflitto. Con la
sentenza n. 118/1995, il CNF aveva già stabilito che
non ogni registrazione effettuata di nascosto merita automaticamente una condanna disciplinare. Se il legale agisce per evitare un danno ingiusto al proprio assistito - e non per curiosità, convenienza o tattica processuale - la registrazione può diventare un
atto giustificato.
In sostanza, quando il comportamento illecito della controparte minaccia concretamente la posizione del cliente, il dovere di difesa può prevalere sul dovere di riservatezza verso il collega. Ma - e il "ma" è essenziale - questa scelta deve rappresentare l'ultima risorsa disponibile, non il primo strumento a portata di mano.
Il confine tra emergenza e perlustrare nel buio
La
sentenza n. 142/2024 del CNF ha affinato ulteriormente questi contorni, introducendo una distinzione fondamentale: quella tra
registrazione di emergenza e registrazione perlustrativa. La prima è ammessa quando esiste un pericolo concreto di commissione di un
reato e la registrazione serve a impedirlo o a fornirne prova immediata. La seconda - cioè accendere il registratore sperando di raccogliere qualcosa di utile, "andare a pesca" di ammissioni o errori - è invece del tutto vietata. Questa distinzione non è sottile:
separa l'atto difensivo dall'atto speculativo. Per rendere più chiara la differenza,
il CNF stesso offre alcuni esempi paradigmatici:
-
l'avvocato registra il collega che minaccia esplicitamente di compiere un atto illegale ai danni del cliente;
-
il legale attiva il registratore durante una normale discussione, sperando che l'altro confessi un errore tecnico;
-
la registrazione serve a dimostrare che un pubblico ufficiale impedisce con la forza l'esercizio di un diritto.
Solo il primo e il terzo scenario possono, in presenza di tutti gli altri presupposti, giustificare la deroga al divieto. Il secondo, invece, integra un comportamento disciplinarmente rilevante. Il parere n. 12/2026 chiude il cerchio ribadendo che il principio di correttezza rimane la bussola dell'intera professione forense, e che ogni eccezione a tale principio deve essere interpretata in modo rigoroso e strettamente circoscritto alle situazioni di vera emergenza giuridica.