Un’udienza mancata per un’autostrada in tilt
La storia ha inizio il 17 settembre 2025, presso il Tribunale di Teramo. L’imputato avrebbe dovuto presenziare all’udienza preliminare fissata per le ore 11:00, con l’opportunità di richiedere il rito abbreviato, uno strumento che consente di definire il processo allo stato degli atti ottenendo, in caso di condanna, una riduzione di pena di un terzo. Il difensore di fiducia quel giorno era impegnato in altri procedimenti presso il Tribunale di Chieti e aveva designato come sostituto processuale un collega di studio. Quest’ultimo si era messo in viaggio insieme all’imputato percorrendo l’autostrada A14, ossia l’unico itinerario praticabile in quanto l’imputato era gravato da un foglio di via emesso dal Questore di Teramo, che gli vietava l’ingresso nel Comune di Roseto degli Abruzzi, attraversato dall’unica strada alternativa.
Sull’A14, però, un incidente aveva paralizzato la circolazione per chilometri. Le fotografie prodotte dalla difesa dimostravano chiaramente che l’autovettura era rimasta praticamente ferma in colonna per quasi un’ora, dalle 10:33 alle 11:32. Già dalle 10:00, mezz’ora prima dell’udienza, l’avvocato aveva avvisato la cancelleria del tribunale, il difensore d’ufficio di turno e il legale della persona offesa, nel tentativo di ottenere anche solo un rinvio di poche ore. Tuttavia, arrivati in Tribunale alle 12:30, l’imputato e il suo legale scoprivano che l’udienza era già conclusa e il decreto che disponeva il giudizio era stato emesso.
Cinque giorni dopo, il 25 settembre 2025, la difesa presentava istanza di rimessione nel termine ai sensi dell’art. 175 del c.p.p., corredata dalle fotografie dell’incolonnamento, dalle notizie pubblicate dalla stampa, dai dati del sito di Autostrade per l’Italia che confermavano l’eccezionalità dell’evento, dal certificato di arrivo in Tribunale e dalla prova dei contatti con la cancelleria. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Teramo, tuttavia, rigettava l’istanza.
La decisione della Cassazione: quando il traffico diventa forza maggiore
Il GIP di Teramo aveva motivato il rigetto richiamando quello che definiva un “fatto notorio”, ossia che i lavori in corso sull’autostrada A14 generano cantieri e rallentamenti ricorrenti, circostanza che avrebbe dovuto essere messa in conto da chi decideva di percorrere quella tratta. Una motivazione che la Corte di Cassazione ha ribaltato, rilevando come il giudice di merito non si fosse “in alcun modo confrontato con le argomentazioni poste a sostegno dell’istanza e con la documentazione a corredo di questa”.
L’art. 175 c.p.p. consente la restituzione nel termine quando la parte dimostra di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o forza maggiore. La Suprema Corte ricorda che la forza maggiore ricorre quando l’impedimento è “oggettivo e non suscettibile di essere temporaneamente interrotto” dal soggetto che lo subisce e non è “ascrivibile a una libera scelta di vita dell’imputato”. Secondo i giudici di legittimità una cosa sono i rallentamenti prevedibili dovuti ai cantieri stradali, che rientrano nel normale calcolo di chi si mette in viaggio; cosa diversa è un incidente che “paralizza per diversi chilometri il percorso autostradale” con “code di 5 km ed immobilità per ore”. Quest’ultimo è un evento eccezionale e imprevedibile, documentato persino dalla stampa e dal gestore autostradale. Come osserva la Corte, si trattava di un impedimento “tale da rendere vano ogni sforzo umano, perché derivato da cause esterne non imputabili al ricorrente ed imprevedibili”.
A rafforzare il quadro, la Cassazione valorizza la condotta diligente della difesa, la quale aveva immediatamente avviato contatti con la cancelleria e con le controparti processuali ben prima che l’udienza iniziasse, dimostrando la piena volontà di partecipare. Non vi era, dunque, alcun atteggiamento negligente o di disinteresse verso l’udienza, ma al contrario ogni sforzo possibile per limitare le conseguenze di un evento ingovernabile.