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Animali nel circo, non sono vietati e i Comuni non possono proibirli autonomamente: nuova sentenza Consiglio di Stato

Animali nel circo, non sono vietati e i Comuni non possono proibirli autonomamente: nuova sentenza Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 7610 di quest'anno, il Consiglio di Stato ha bocciato il divieto comunale sugli animali nei circhi. Scopriamo in che modo questa decisione riapre il dibattito su tutela e competenze
Chi sperava in un divieto definitivo all'utilizzo degli animali nei circhi si scontra con l'esito di una disputa giudiziaria, secondo cui la tutela degli animali rientra nella competenza esclusiva dello Stato. In particolare, con la sentenza n. 7610 del 30 settembre scorso, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di un circo, giungendo a conclusioni opposte rispetto a quelle adottate in precedenza dal TAR Lombardia (sentenza n. 1571/2023).

Il circo aveva chiesto al Comune di Milano il permesso di tenere animali al fine di svolgere gli spettacoli in città tra gennaio e marzo 2023. L'amministrazione locale subordinò l'autorizzazione a una condizione: il divieto di detenere un elefante, in base all'art. 34 del locale regolamento per la tutela degli animali approvato nel 2020. Come emerso in corso di causa, era un divieto fondato sulle Linee guida CITES del 2006, richiamate dallo stesso regolamento comunale. Il Circo si oppose a questo aut aut, affermando che l'amministrazione non avesse competenza per stabilire simili restrizioni.

La lite sfociò nelle aule giudiziarie e, presso il giudice amministrativo, alcuni anni fa il TAR Lombardia diede ragione all'amministrazione locale. Infatti, la magistratura ritenne il regolamento valido e in grado di dispiegare i suoi effetti, essendo stato approvato - peraltro - prima della modifica dell'art. 9 Cost. (in vigore dal 9 marzo 2022), il quale ha stabilito che la tutela degli animali rientra nel quadro dei principi costituzionali.

In breve, il ragionamento del TAR si sintetizzava nei termini seguenti:
  • pur toccando una materia poi divenuta di competenza esclusiva statale, il regolamento milanese restava legittimo, perché non intendeva sostituirsi allo Stato;
  • anzi, il testo era orientato a un obiettivo coerente con le funzioni proprie dell'ente locale, ossia il benessere e la protezione degli animali sul territorio comunale.
L'articolata lettura delle norme vigenti e della giurisprudenza orientò il giudice amministrativo, che - nel testo della sua pronuncia - richiamò altresì un precedente della Consulta (sentenza n. 14/2023), rimarcando che le conoscenze medico-scientifiche evolvono nel tempo e che è - quindi - naturale che i Comuni possano rivedere le proprie scelte, alla luce di nuovi studi. Per questo, l'uso o il richiamo delle Linee guida CITES del 2006 - anche se non formalmente recepite dal Ministero dell'Ambiente - non era considerato illegittimo, ma - all'opposto - aderente ai principi espressi in materia dalla Corte Costituzionale.

Come accennato in apertura, la lite proseguì presso il Consiglio di Stato, in quanto il circo fece appello. In questa sede, la magistratura ribaltò l'esito del TAR: determinante si rivelò la competenza statale esclusiva (pur con la possibilità di delega). In particolare, nella sentenza n. 7610/2025, i giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che il Comune di Milano ha illegittimamente scavalcato le proprie competenze, fissando un divieto di tenere animali nei circhi che non poteva disporre. La più alta magistratura amministrativa è giunta a queste conclusioni dopo aver esaminato il regolamento comunale di Milano e i provvedimenti che negavano l'autorizzazione per alcuni animali, in particolare per il citato elefante.

In sintesi, ecco le ragioni giuridiche che hanno portato il Consiglio di Stato ad adottare una diversa lettura dei fatti di causa in riferimento alle norme vigenti, ritenendo che il Comune avesse ecceduto le proprie competenze:
  • la tutela degli animali, dopo la riforma dell'art. 9 Cost., rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato;
  • le Linee guida CITES del 2006, a cui il Comune si era riferito, non erano mai state recepite con un atto del Ministero dell'Ambiente, perciò il Comune non poteva legittimamente imporre divieti basati su di esse;
  • il regolamento comunale avrebbe potuto riferirsi esclusivamente a Linee guida ufficialmente recepite dallo Stato, come quelle del 2000.
Ricapitolando, l'art. 34 del regolamento comunale - e i provvedimenti basati su di esso - sono stati annullati, ma ciò non equivale a un via libera agli animali nei circhi in generale. Semplicemente, il Comune di Milano non poteva imporre un divieto autonomo, in mancanza di una legge quadro attuativa dell'art. 9 Cost. o di linee guida formalmente approvate. Avrebbe dovuto limitarsi ad applicare le mere norme statali vigenti. Ecco perché è venuto meno il divieto imposto al circo, che aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato.

In conclusione, quella del Consiglio di Stato è una decisione che tutela la coerenza dell'ordinamento e la gerarchia delle fonti, ma che lascia ancora aperta - e irrisolta - la questione del divieto effettivo di impiego degli animali nei circhi, in attesa di un intervento normativo organico da parte dello Stato.

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