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Aggravante per chi procura lesioni personali con l'utilizzo dell'ombrello

Aggravante per chi procura lesioni personali con l'utilizzo dell'ombrello
Secondo la Cassazione anche l'ombrello può rientrare nel concetto di "arma impropria" di cui all'art. 585, comma 2, cod. pen.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13071 del 17 marzo 2017, si è occupata di un curioso caso di “lesioni personali volontarie”, fornendo alcune precisazioni in merito al concetto di “arma impropria”, il cui utilizzo rappresenta una circostanza aggravante di tale reato (art. 585 cod. pen.).

In particolare, un ombrello può essere considerato “arma impropria”?

Stando a quanto affermato dalla Cassazione, nella sentenza sopra citata, la risposta deve ritenersi positiva.

Il caso esaminato dalla Corte aveva ad oggetto dei fatti accaduti nel 2014, quando quattro persone erano state “aggredite on un’arma impropria costituita da un ombrello”.

Il Tribunale, nel decidere sulla richiesta di condanna per lesioni personali volontarie, aveva condannato gli imputati, escludendo, tuttavia, “l’aggravante dell’uso dell’arma, osservando che tale non poteva considerarsi un ombrello”.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, dunque, proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta decisione, evidenziando che “anche l’ombrello può rappresentare, in determinate circostanze di tempo di luogo, un oggetto utilizzabile per l’offesa alla persona”.

La Corte di Cassazione riteneva in effetti di dover aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Secondo la Cassazione, infatti, andava “riaffermato il principio secondo cui l’aggravante dell’articolo 585 comma 1, ossia l’ipotesi di provocazione di lesione mediante l’uso di un’arma, resta integrata in tutti i casi nei quali la condotta venga posta in essere con strumento che risponda alla nozione di arma presente nel comma 2 dello stesso articolo 585: una descrizione che non richiama e non rende necessario verificare anche la integrazione della contravvenzione di cui all’articolo 4 della legge 110/1975, nel senso che l’aggravante sussiste quando lo strumento utilizzato venga portato e usato anche in modo soltanto temporaneo per l’offesa alla persona e dunque senza giustificato motivo”.

In tal senso, peraltro, si era espressa la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9388 del 2006, nella quale era stato affermato che “sussiste l’aggravante di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen. (lesione personale procurata con l’uso di strumenti atti ad offendere) nel caso in cui le lesioni siano procurate con l’uso di un bastone ricavato dalla gamba di un tavolino, né rileva in senso contrario la circostanza che si tratti di uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Torino, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.


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