È noto che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nell’ambito delle operazioni di controllo fiscale, sono dotate di un ampio spettro di poteri istruttori e di accertamento, previsti dalla legge al fine di raccogliere prove riguardanti possibili evasioni fiscali. Tali attività, note come controlli sostanziali, vanno oltre le normali verifiche documentali e rappresentano un vero e proprio potere d’indagine, che consente alle autorità fiscali di accedere a determinati luoghi, ispezionare documenti e compiere verifiche approfondite.
Tuttavia, la portata di questi poteri non è priva di criticità, soprattutto per l’invasività delle operazioni, che potrebbero mettere il contribuente in una posizione di vulnerabilità psicologica, talvolta portandolo a commettere errori che potrebbero avere gravi conseguenze in sede processuale.
Gli accertamenti tributari rappresentano l'insieme delle attività volte a garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti. Queste attività prevedono accessi, ispezioni e verifiche fiscali, strumenti fondamentali per prevenire, individuare e reprimere eventuali violazioni delle normative tributarie.
La Guardia di Finanza, in qualità di organo di polizia economico-finanziaria, svolge un ruolo cruciale in queste attività. Essa ha il compito di inibire le violazioni delle normative fiscali e tributarie, valutando la capacità contributiva del soggetto verificato e raccogliendo elementi per determinare le basi imponibili. Al termine delle operazioni di verifica, viene redatto un Processo Verbale di Constatazione (PVC), documento che riassume le attività svolte, le eventuali violazioni riscontrate e le osservazioni del contribuente. Questo verbale costituisce la base per eventuali, successivi atti impositivi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
I poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate sui cittadini trovano la loro base nell’articolo 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973, il testo di riferimento per le "disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". La norma richiamata stabilisce che gli uffici del Fisco possono "invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7". Il citato numero 7 del comma 1, riassumendo, conferisce il potere di richiedere "dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata" alle banche di riferimento dei contribuenti. In questo caso, comunque, al cittadino spetta "l’inversione della prova": sarà lui a dover dimostrare di aver agito nel rispetto delle regole e non il Fisco a dover dimostrare la sua colpevolezza.
Tuttavia, la portata di questi poteri non è priva di criticità, soprattutto per l’invasività delle operazioni, che potrebbero mettere il contribuente in una posizione di vulnerabilità psicologica, talvolta portandolo a commettere errori che potrebbero avere gravi conseguenze in sede processuale.
Gli accertamenti tributari rappresentano l'insieme delle attività volte a garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti. Queste attività prevedono accessi, ispezioni e verifiche fiscali, strumenti fondamentali per prevenire, individuare e reprimere eventuali violazioni delle normative tributarie.
La Guardia di Finanza, in qualità di organo di polizia economico-finanziaria, svolge un ruolo cruciale in queste attività. Essa ha il compito di inibire le violazioni delle normative fiscali e tributarie, valutando la capacità contributiva del soggetto verificato e raccogliendo elementi per determinare le basi imponibili. Al termine delle operazioni di verifica, viene redatto un Processo Verbale di Constatazione (PVC), documento che riassume le attività svolte, le eventuali violazioni riscontrate e le osservazioni del contribuente. Questo verbale costituisce la base per eventuali, successivi atti impositivi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
I poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate sui cittadini trovano la loro base nell’articolo 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973, il testo di riferimento per le "disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". La norma richiamata stabilisce che gli uffici del Fisco possono "invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7". Il citato numero 7 del comma 1, riassumendo, conferisce il potere di richiedere "dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata" alle banche di riferimento dei contribuenti. In questo caso, comunque, al cittadino spetta "l’inversione della prova": sarà lui a dover dimostrare di aver agito nel rispetto delle regole e non il Fisco a dover dimostrare la sua colpevolezza.
È importante sottolineare che tali attività devono essere condotte nel rispetto dei diritti del contribuente e del principio di trasparenza, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente. In materia si richiama il novellato art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Al riguardo, si ricorda che, già con sentenza del 6 febbraio 2025, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare dell'articolo 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio. La disposizione prevede, in particolare, che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
Il provvedimento della Corte Europea riguardava, in particolare, le modalità con cui, fino a oggi, sono stati condotti i controlli fiscali - da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza - nei locali delle imprese e negli studi professionali.
La Corte ha rilevato gravi carenze nel sistema normativo italiano, sottolineando l'assenza di sufficienti garanzie a tutela dei diritti delle persone sottoposte a ispezioni. Secondo i giudici di Strasburgo, la normativa vigente non prevede criteri chiari e controllabili che legittimino l'accesso dei verificatori fiscali nei luoghi di lavoro, lasciando spazio a potenziali abusi di potere.
In particolare, viene stigmatizzata la mancanza di un controllo giurisdizionale, preventivo o successivo, sull'operato degli ispettori, e la totale discrezionalità con cui possono essere disposti accessi e perquisizioni fiscali. La Corte ha ribadito che, anche nei confronti di soggetti considerati a rischio evasione, deve essere sempre garantito il diritto alla difesa e alla tutela della sfera privata.
Adesso la Corte europea dei diritti dell’uomo ritorna a censurare la legislazione italiana in materia di verifiche fiscali, rilevando una grave carenza di garanzie procedurali a tutela dei contribuenti. A sottolinearlo è il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, commentando una nuova pronuncia sfavorevole allo Stato italiano.
La sentenza riguarda i casi Ferrieri e Bonassina contro Italia (ricorsi n. 40607/19 e 34583/20) e mette in luce come l’autorità nazionale disponga di una discrezionalità di fatto illimitata nell’accesso e nell’esame dei dati bancari dei contribuenti. Secondo la Corte europea, tale potere si estende alle informazioni sui conti correnti, alla cronologia delle transazioni e ad altre operazioni finanziarie collegate, senza che vi siano criteri chiari o limiti sufficientemente definiti.
Attualmente, infatti, gli uffici fiscali possono richiedere a banche e intermediari finanziari dati, documenti e informazioni su qualsiasi rapporto o operazione riconducibile al contribuente — dai conti alle transazioni, dalle garanzie ai soggetti collegati — previa autorizzazione del Direttore centrale o regionale dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante regionale della Guardia di Finanza. Una cornice normativa che, secondo la CEDU, incide in modo significativo sulla vita privata dei cittadini, tutelata dal precitato articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Sul piano delle garanzie, la Corte riconosce che l’assenza di un controllo giudiziario preventivo possa essere giustificata da esigenze di efficienza dell’azione amministrativa. Tuttavia, evidenzia come il sistema italiano non assicuri rimedi successivi realmente efficaci. La possibilità di contestare l’autorizzazione all’accesso ai dati bancari è, infatti, solo indiretta e differita, poiché può avvenire esclusivamente impugnando un eventuale avviso di accertamento. Una tutela che, nella pratica, risulta debole sotto più profili: è incerta, perché dipende dall’effettiva emissione dell’atto impositivo; è tardiva, poiché può intervenire a distanza di anni; ed è scarsamente incisiva, dal momento che la giurisprudenza nazionale tende a non annullare l’accertamento per vizi dell’autorizzazione, salva la prova di un concreto pregiudizio subito dal contribuente.
Quali le indicazioni che vengono prospettate nell’ottica di una riforma?
Alla luce del carattere sistemico della violazione riscontrata, la Corte europea ha indicato con chiarezza le riforme necessarie per evitare il ripetersi di simili violazioni in futuro. In particolare, l’Italia dovrebbe introdurre una griglia di criteri chiari e puntuali che giustifichino l’accesso ai dati bancari, prevedere l’obbligo di una motivazione adeguata e coerente con tali criteri e garantire un rimedio giurisdizionale effettivo e tempestivo.