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Articolo 12 Statuto del contribuente

(L. 27 luglio 2000, n. 212)

[Aggiornato al 18/01/2024]

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Dispositivo dell'art. 12 Statuto del contribuente

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600(1).

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. [Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.](2)

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 8-bis, comma 1 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.
(2) Il comma 7 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera o) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.

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Consulenze legali
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S. S. chiede
venerdģ 16/09/2022 - Sicilia
“Buongiorno, desidero avere informazioni in merito ad una cartella esattoriale se si può considerare prescritta o è da pagare.
Il Ministero dello Sviluppo Economico aveva provveduto a concedere degli incentivi per le Zone Franche Urbane ed era inserita anche Catania, città dove ho una attività commerciale, sicuramente abbiamo interpretato male ed abbiamo goduto del beneficio. Il MISE con PEC del 25/07/2016 ci comunica un Preavviso di Revoca del provvedimento di concessione chiedendoci di restituire la somma di €uro 26.226,55 e che non abbiamo avuto la possibilità di restituire.
Il 15/09/2022 ci viene notificata tramite PEC dall'Agenzia delle Entrate una cartella chiedendoci la somma di €uro 32.763,17 con la motivazione " Ministero Sviluppo Economico, Recupero crediti anno 2017".
Desidero sapere come comportarmi. Grazie”
Consulenza legale i 07/10/2022
Dalla documentazione esaminata e dalla narrativa del quesito si può ricavare che avverso preavviso di revoca delle agevolazioni richieste non siano state fatte note difensive e che il successivo provvedimento di revoca delle agevolazioni notificato nell’anno 2017 non sia stato impugnato.
E’ chiaro dunque che il provvedimento di revoca delle agevolazioni si sia consolidato, con conseguente impossibilità per il contribuente di contestare il merito della pretesa restitutoria dell’Ufficio.
Quanto ai termini di decadenza dell’azione di revoca, essa, dalla documentazione in nostro possesso, sembra essere tempestiva atteso che, per consolidata giurisprudenza, sussiste una sostanziale equiparazione tra l’atto di recupero del credito d’imposta e l’avviso di accertamento, per cui è applicabile, anche con riferimento al recupero credito, il termine previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (v. Cass. n. 15634 del 2014 e n. 19561 del 2014). Siffatta equiparazione comporta necessariamente che anche il potere di recupero del credito di imposta sia sottoposto ad un termine di decadenza, come lo è il potere di accertamento fiscale. Il termine in questione non può essere diverso, quanto a durata, da quello previsto per il potere di accertamento dall’art. 43 del DPR n. 600 del 1973, pur risultando differente l’individuazione del dies a quo: il termine per l’azione di recupero del credito d’imposta decorre, infatti, dall’effettivo utilizzo del credito stesso (Sentenza n. 15186 del 22 luglio 2016 (udienza 7 luglio 2016) Cassazione civile, sezione V).
L’art. 43 sopra citato stabilisce che "gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.” Pare dunque che l’amministrazione non sia decaduta dal termine per la revoca dei benefici".
Quanto al termine di prescrizione occorrerebbe sapere con certezza quali benefici siano stati esattamente revocati, atteso che, ad esempio i crediti contributivi si prescrivono in cinque anni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di revoca, mentre i crediti fiscali (IRPEF, IRAP ecc) si prescrivono, secondo orientamento giurisprudenziale diffuso, in dieci anni.
Consegue che i crediti, per quanto possibile desumere dalla documentazione in nostro possesso, non siano prescritti.
In tal caso la soluzione ideale, dovendosi comunque pagare la cartella, sarebbe quella di rateizzare il debito nel maggior numero di rate possibili secondo la nuova vigente disciplina.
Sarebbe eventualmente possibile anche impugnare la cartella per mero vizio formale nel caso in cui fosse stata notificata da un indirizzo pec appartenente ad Agenzia Entrate Riscossione ma non inserito nei registri ufficiali (IPA) e verso indirizzo pec del destinatario non inserito nel registro imprese.
Certamente l’impugnazione potrebbe determinare, in presenza dei presupposti sopra indicati, l’annullamento della cartella esaminata, ma non impedirebbe l’invio di una nuova cartella per il medesimo credito.