Il ricorso delle otto società e i controlli indeterminati
La controversia trae origine dai ricorsi presentati da otto società che, tra il 2018 e il 2022, erano state interessate da accessi e acquisizioni documentali da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Le ricorrenti lamentavano una lesione dei propri diritti fondamentali, sostenendo che le autorità avessero agito sulla base di poteri eccessivamente discrezionali e senza un'adeguata base motivazionale.
La CEDU ha accolto integralmente le doglianze delle ricorrenti, rilevando la genericità delle giustificazioni addotte per i controlli fiscali. La Corte ha chiarito che motivare l’accesso ai locali aziendali con la semplice necessità di acquisire prove rilevanti non è sufficiente. Tale formula, infatti, impedisce di verificare ex post la reale proporzionalità dell’ingerenza dello Stato nella sfera privata del cittadino o dell'impresa. In assenza di criteri chiari e prevedibili, l'ispezione si trasforma in un potere arbitrario.
La violazione dell’art. 8 della Convenzione
Già il 6 febbraio 2025, una pronuncia analoga aveva messo sotto accusa la legislazione tributaria italiana, ritenendola in contrasto con l’art. 8 della CEDU. Tale norma stabilisce che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
La norma stabilisce che ogni individuo possiede una sfera di intangibilità che lo Stato ha l'obbligo di rispettare. Questa protezione non riguarda solo il domicilio, ma si estende a tutto ciò che definisce l'identità e la dignità di una persona, come la sua vita privata, i suoi affetti familiari e la segretezza di ogni sua comunicazione con l'esterno.
Tuttavia, questo diritto non rappresenta un valore assoluto. La norma, infatti, riconosce che viviamo in una collettività dove possono esistere interessi superiori. Pertanto, l'autorità pubblica può ingerirsi in questa sfera privata, ma nel rispetto di condizioni piuttosto rigide. Ogni intromissione deve essere prevista da una legge chiara e deve servire a uno scopo preciso, come proteggere la sicurezza, la salute pubblica o i diritti degli altri cittadini. Lo Stato, inoltre, non deve solo avere una giustificazione legale, ma deve dimostrare che la propria ingerenza è proporzionata, essendo il mezzo meno invasivo possibile per raggiungere l'obiettivo.
Secondo i giudici di Strasburgo, il sistema italiano lascia troppo spazio alla discrezionalità del Fisco. Pertanto, la lotta all’evasione fiscale, pur essendo un obiettivo legittimo per il benessere economico del Paese, non può mai tradursi in un potere indeterminato che calpesta i diritti garantiti dalla Convenzione Europea.
La nuova trasparenza negli accessi
Per conformarsi alle censure europee, il legislatore italiano ha trasformato profondamente il sistema dei controlli fiscali attraverso l’art. 13-bis d.l. 84/2025, entrato in vigore il 2 agosto scorso. La norma modifica direttamente la previsione di cui all’art. 12 dello st. del contribuente, il quale oggi sancisce che “Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso”.
Nella nuova architettura normativa, ogni iniziativa ispettiva presso sedi aziendali o studi professionali deve essere sorretta da effettive esigenze di indagine, che devono essere dettagliate per iscritto prima che l'operazione abbia inizio. Questo obbligo di trasparenza si traduce nella necessità di un'autorizzazione scritta rilasciata ex ante qualora il controllo sia condotto da dipendenti civili dell'Agenzia delle Entrate. Il rigore aumenta quando l'ispezione deve svolgersi presso l'abitazione del contribuente. In questo caso, la tutela del domicilio impone sempre il controllo preventivo dell'autorità giudiziaria, la quale può concedere l'autorizzazione solo in presenza di gravi indizi di violazione.
L'aspetto più rilevante della riforma riguarda, però, l'invalidità dell'accertamento. Il difetto di motivazione nell'atto di autorizzazione o nel verbale di verifica non costituisce una mera irregolarità formale, ma un vizio sostanziale che rende l'ispezione illegittima e, di conseguenza, l'intero operato del Fisco impugnabile.
La portata della sentenza Agrisud e del d.l. 84/2025 non riguarda solo l’ambito tributario. La CEDU ha sottolineato che i principi di tutela del domicilio e necessità di motivazione si applicano a qualsiasi procedimento che preveda accessi e ispezioni documentali. Questo coinvolge direttamente le attività dell’Antiriciclaggio, della Vigilanza Bancaria, dell’Antitrust e del Garante della Privacy. Nessun organo statale, indipendentemente dalla finalità della sua azione, può ingerirsi nella sfera privata senza confini normativi prestabiliti.
Sebbene la riforma non abbia valenza retroattiva, essa apre ad una stagione di maggiore garanzia per imprese e professionisti, in cui il Processo Verbale di Constatazione (PVC) dovrà riportare non solo i risultati del controllo, ma anche la coerenza tra le motivazioni dichiarate all'inizio e le operazioni effettivamente svolte.