La questione ruota attorno a due principi previsti dal codice civile.
- l’articolo 1334 c.c. stabilisce che gli atti unilaterali destinati a una determinata persona producono effetto dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario;
- l’articolo 1335 c.c. introduce invece una presunzione particolarmente importante: una dichiarazione diretta a una persona determinata si considera conosciuta quando arriva all’indirizzo del destinatario, salvo che quest’ultimo dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
In sostanza, non è sempre necessario dimostrare che il destinatario abbia effettivamente letto la lettera.
La legge tutela, infatti, anche la cosiddetta sfera di conoscibilità: se una comunicazione è stata correttamente recapitata all’indirizzo del destinatario e questi aveva la possibilità di venirne a conoscenza usando l’ordinaria diligenza, il fatto che non abbia materialmente aperto la busta non è, di per sé, sufficiente a neutralizzarne gli effetti.
In determinate circostanze la legge considera l’atto conosciuto dal destinatario anche se il plico non è stato materialmente aperto o ritirato. È il meccanismo della cosiddetta “compiuta giacenza”.
Nel dettaglio, la compiuta giacenza si verifica quando il postino non riesce a consegnare la raccomandata al destinatario e lascia l’avviso che permette di ritirare il plico presso l’ufficio postale, ma il destinatario non provvede al ritiro entro il periodo previsto.
Il punto fondamentale è che l'ordinamento, in determinate situazioni, non consente al destinatario di paralizzare gli effetti di una comunicazione semplicemente evitando di andare in posta.
La giurisprudenza della Cassazione ha infatti riconosciuto che, una volta che la raccomandata sia arrivata all'indirizzo del destinatario e sia stato lasciato l'avviso di giacenza, può operare la presunzione di conoscenza prevista dall'articolo 1335 del codice civile (Cass., n. 24978/2026).
Il mittente, tuttavia, non può limitarsi, in generale, a dimostrare di aver semplicemente spedito una raccomandata. Deve poter dimostrare, secondo le regole applicabili al caso concreto, che la comunicazione è arrivata all'indirizzo del destinatario o che è stata correttamente attivata la procedura che consente di considerarla conoscibile.
Per questo assumono grande importanza:
- ricevuta di spedizione;
- tracciamento della raccomandata;
- avviso di ricevimento, quando previsto;
- avviso di giacenza;
- attestazioni relative alla compiuta giacenza;
- eventuale documentazione del servizio postale.
Analogamente, pensare di poter evitare un atto del Fisco semplicemente non ritirando la raccomandata è un errore: la mancata consegna materiale di una comunicazione, infatti, non significa necessariamente che la notifica sia invalida.
Il principio è importante, perché impedisce che la semplice scelta di non aprire la porta al postino o di non andare all'ufficio postale possa diventare uno strumento per sottrarsi agli obblighi fiscali o per prolungare i termini. Nel caso di specie esaminato dalla Cassazione, la vicenda nasce da una richiesta dell'Amministrazione finanziaria nei confronti di un contribuente. Alla base della richiesta c'era un precedente avviso di accertamento relativo al mancato pagamento di IRPEF e IVA. Il contribuente ha contestato la successiva richiesta di pagamento, sostenendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento originario. Secondo la sua tesi, quindi, l'atto successivo non avrebbe potuto produrre effetti. Il problema riguardava proprio la modalità con cui era stato notificato il primo atto.
Il postino aveva tentato di consegnare la comunicazione presso l'abitazione del destinatario, ma non aveva trovato nessuno. L'atto era stato quindi depositato presso la casa comunale. Successivamente era stata inviata una raccomandata informativa per comunicare al destinatario l'avvenuto deposito.
Anche questa raccomandata, però, non era stata ritirata entro il periodo previsto ed era quindi tornata al mittente.
L’ufficiale postale ha correttamente eseguito tutti gli adempimenti previsti dalla legge: ha verificato l’assenza del destinatario presso l’indirizzo indicato, ha provveduto al deposito dell’atto e ha lasciato l’apposito avviso nella cassetta delle lettere. La successiva spedizione della raccomandata informativa ha quindi assolto alla propria funzione, consentendo di ricondurre l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Né può attribuirsi rilevanza, ai fini del perfezionamento della notifica, alla scelta del contribuente di non ritirare il plico. In simili ipotesi opera, infatti, una specifica presunzione legale di conoscenza: l’atto si considera portato a conoscenza del destinatario secondo le modalità previste dalla disciplina della notifica e, decorso inutilmente il periodo di dieci giorni di giacenza, la notificazione si perfeziona a tutti gli effetti di legge.
Ne consegue che il mancato ritiro del plico non può tradursi in un pregiudizio per l’Amministrazione finanziaria. L’avviso di accertamento originario doveva pertanto considerarsi definitivamente notificato e, una volta decorso il termine per la sua impugnazione, non poteva più essere validamente contestato.