Attraverso un monitoraggio costante e automatizzato, sarà possibile individuare in tempo reale anomalie, omissioni o incongruenze nelle dichiarazioni dei contribuenti.
Cos’è il Numero di Identificazione Fiscale europeo (NIF)
Questo nuovo approccio europeo sarà possibile grazie all’implementazione del Numero di Identificazione Fiscale europeo (NIF). Si tratta di un codice che verrà attribuito ad ogni soggetto che risieda oppure operi nel territorio europeo. Grazie al NIF le amministrazioni dei vari Stati membri potranno collegare automaticamente stipendi, redditi, dividendi, operazioni finanziarie e bonus, indipendentemente dallo Stato in cui vengono generati. Verrà dunque creato un dossier fiscale unificato, che fornirà un quadro completo della posizione di ciascun contribuente, eliminando asimmetrie e lacune nei controlli tra Paesi.
La direttiva DAC8 estende il principio di scambio automatico di informazioni già esistente dal 2011. Tutti i redditi da lavoro dipendente (compresi premi aziendali, indennità e bonus) saranno automaticamente comunicati e condivisi tra le autorità fiscali europee.
Pertanto, chi percepisce stipendi o compensi in Stati diversi non potrà più sfruttare le eventuali differenze dei sistemi dichiarativi nazionali.
DAC8 e criptovalute: il nuovo registro centralizzato
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla DAC8 riguarda il monitoraggio delle criptovalute. Dal 31 dicembre 2026 sarà operativo un registro centralizzato delle criptoattività, in cui confluiranno tutti i dati forniti periodicamente dai fornitori di servizi di asset digitali (CASP). Questi soggetti dovranno comunicare l’identità dei titolari dei wallet, il numero di operazioni effettuate e i valori complessivi movimentati.
Tale sistema permetterà alle autorità fiscali di individuare ogni flusso di criptovalute, anche quelli fino ad oggi occultati grazie all’impiego di pseudonimi o account non dichiarati.
Ruling fiscali: estensione ai grandi patrimoni privati
La riforma incide anche sugli accordi preventivi con il fisco (ruling). Si tratta di strumenti che hanno rappresentato una prerogativa quasi esclusiva delle imprese multinazionali. Tuttavia, a partire dal 2026 tali accordi potranno riguardare anche persone fisiche con elevata capacità patrimoniale, qualora l’operazione oggetto del ruling superi la soglia di 1,5 milioni di euro.
Gli Stati membri dovranno condividere automaticamente queste informazioni, comprese quelle da cui si evince la residenza fiscale di un contribuente. L’obiettivo è garantire piena trasparenza nei regimi fiscali individuali, riducendo le possibilità di elusione tramite trasferimenti di residenza.