A questo punto, Tizio si avvale del diritto di recesso e chiede il doppio della caparra, ossia 560.000 euro per un appartamento che ne vale 300.000.
È una situazione che capita più spesso di quanto si creda, ma resta un dubbio: può una somma versata al momento del preliminare arrivare a coprire quasi l’intero prezzo dell’immobile, senza che il giudice possa ridurla perché troppo alta? Secondo la Corte di Cassazione la risposta è sì, purché quella somma resti anche solo di poco inferiore al prezzo pattuito. Con la sentenza n. 8217 del 2 aprile 2026, la Suprema Corte interviene su un tema particolarmente discusso in materia di caparra confirmatoria.
La controversia nasce da un’operazione immobiliare complessa. I promissari acquirenti avevano concluso un primo preliminare per l’acquisto di un appartamento al prezzo di 400.000 euro, somma versata integralmente sin dall’inizio, con contestuale immissione nel possesso del bene. Successivamente, le parti stipulavano un secondo contratto preliminare, relativo allo stesso immobile, ma prevedendo la nuda proprietà e l’usufrutto, nonché un prezzo leggermente superiore, pari a 415.000 euro. In questo secondo contratto, le parti qualificavano espressamente i 400.000 euro già versati come caparra confirmatoria.
Tuttavia, il rapporto si incrinava quando la società promittente venditrice risultava inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, tra cui la liberazione dell’immobile da vincoli ipotecari e la stipula del definitivo entro i termini concordati. I promissari acquirenti esercitavano quindi il recesso e chiedevano la restituzione del doppio della caparra, mentre la società si difendeva sostenendo l’inadempimento della controparte e contestando, soprattutto, la validità di una caparra così elevata. Dopo che entrambi i giudici di merito (Tribunale di Monza e Corte d’Appello di Milano) riconoscevano la legittimità del recesso e il diritto al doppio della caparra, la questione giungeva dinanzi alla Cassazione.
La società ricorrente asseriva che una caparra pari quasi all’intero prezzo sarebbe sproporzionata e dunque nulla, o comunque riducibile da parte del giudice, alla luce dei principi di buona fede e solidarietà contrattuale. La Corte, tuttavia, respinge questa tesi, ribadendo in primo luogo la netta distinzione tra caparra confirmatoria e clausola penale. Solo quest’ultima, infatti, può essere ridotta equitativamente dal giudice, trattandosi di una previsione espressamente contenuta nella legge e avente carattere eccezionale.
Questa natura eccezionale trova il suo fondamento normativo nell'art. 1384 del c.c., che permette al giudice di intervenire sul contratto in presenza di una clausola penale manifestamente eccessiva. Tuttavia, gli Ermellini affermano che tale potere correttivo non può essere esteso per analogia alla caparra confirmatoria, trattandosi di una norma che deroga al principio generale dell'autonomia contrattuale. La caparra, infatti, non è soggetta a un potere di intervento correttivo, in quanto svolge non solo una funzione di liquidazione anticipata del danno, ma anche di anticipazione del prezzo in caso di adempimento.
In secondo luogo, la Cassazione chiarisce che la caparra confirmatoria non può mai essere considerata “manifestamente eccessiva” quando resta entro il limite della prestazione principale, trattandosi di una frazione del prezzo, da imputare allo stesso in caso di esecuzione del contratto. Ne discende che il vero limite non è la proporzione rispetto al danno, ma il rapporto con il prezzo. Se la caparra è inferiore al prezzo, anche di poco, essa è valida; se invece lo eguaglia o lo supera, perde la sua funzione e diventa nulla, perché snatura l’istituto.
Infine, la Cassazione afferma che, a differenza della clausola penale che grava su una sola parte, la caparra opera in modo reciproco, per cui entrambe le parti si espongono allo stesso rischio, potendo perdere la somma versata o doverne restituire il doppio in caso di inadempimento. Ciò esclude, secondo la Corte, qualsiasi asimmetria contrattuale e rende irrilevante il richiamo ai principi costituzionali di solidarietà o alle regole sulla tutela del contraente debole. Anche la sproporzione economica, se accettata consapevolmente dalle parti e contenuta entro il prezzo, diventa un rischio negoziale legittimo, che l’ordinamento considera tollerabile.
Alla luce di questi principi, la Cassazione osserva che la caparra di 400.000 euro, a fronte di un prezzo di 415.000 euro, pur essendo molto elevata, rimane comunque inferiore al corrispettivo pattuito e, dunque, pienamente valida. Inoltre, dopo aver accertato l’inadempimento grave della promittente venditrice, i promissari acquirenti hanno diritto a recedere e a ottenere la restituzione del doppio della caparra.