Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11525 del 12 novembre 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di cui all'art. 610 c.p., il cui elemento soggettivo č il dolo specifico, si differenzia da quello di cui all'art. 612 c.p., punibile a titolo di dolo generico, proprio per il contenuto della minaccia e la sua strumentalizzazione; la minaccia, cioč, deve raggiungere una intensitā di contenuto da apparire idonea al fine propostosi dall'agente e deve essere usata per costringere il soggetto passivo a tenere il comportamento alternativamente richiesto nel primo comma di detto articolo. Ne consegue che risponde di violenza privata e non di minacce colui il quale minacci la vittima costringendola a non uscire di casa al fine sia di farla restare nella abitazione che di tollerare le sue intemperanze.

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