Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3234 del 25 marzo 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di minaccia deve considerarsi reato formale di pericolo e, come tale, non postula l'intimidazione effettiva del soggetto passivo, essendo sufficiente che il male minacciato, in relazione alle concrete circostanze di fatto, sia tale potenzialmente da incutere timore e da incidere nella sfera di libertą psichica del soggetto passivo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.