Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6289 del 24 giugno 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussiste il reato di cui all'art. 612 c.p. anche se le minacce non sono rivolte direttamente al soggetto passivo, ma a persona a lui legata da relazioni di parentela, di amicizia e di lavoro, con la certezza che di esse egli venga a conoscenza. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato ritenuta inaccoglibile la tesi difensiva fondata sul rilievo che, non essendo state percepite le frasi minacciose direttamente dalla persona offesa, bensģ dalle sue impiegate e per via telefonica, sarebbe venuta meno ogni loro carica intimidatrice).

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