Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7382 del 23 luglio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel delitto di minaccia, il dolo, quale componente del fatto contestato, consiste nella cosciente volontā di minacciare ad altri un ingiusto danno ed č diretto a provocare l'intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontā sia compreso il proposito di tradurre in atto il male minacciato. Infatti, oggetto del delitto č unicamente l'azione intimidatrice.

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