Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5430 del 6 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., si configura anche quando la ripresa dell'attivitą edilizia sia avvenuta successivamente alla pronuncia di dissequestro del bene, da parte dell'autoritą giudiziaria ma prima della rimozione dei sigilli da parte degli organi dell'esecuzione, atteso che sino a tale momento permane il vincolo di indisponibilitą materiale del bene e l'efficacia dei sigilli che lo rendono manifesto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.