Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26848 del 15 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violazione dei sigilli, il soggetto nominato custode giudiziario è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta e nel caso di mancato impedimento dell'evento può essere giustificato solo fornendo la prova che l'omessa vigilanza è stata dovuta a caso fortuito o forza maggiore, e non già adducendo di aver affidato i propri compiti di custodia ad altra persona (nel caso di specie, al coniuge).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.