Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12514 del 13 febbraio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), le condotte di "deterioramento" o "compromissione" del bene non richiedono l'espletamento di specifici accertamenti tecnici. La ratio della disposizione di cui all'art. 452-decies c.p. (ravvedimento operoso) impone l'integrazione di un concreto aiuto all'ambiente, estraneo ad una mera attivazione priva di ogni effetto. Infine, in tema di violazione di sigilli, la circostanza aggravante della qualitą di custode (art. 349, comma 2, c.p.) si comunica ai concorrenti nel reato che siano a conoscenza o ignorino colpevolmente tale qualitą, non rientrando la stessa fra quelle circostanze soggettive da valutarsi soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono.

(massima n. 2)

In tema di reati ambientali, l'attenuante ad effetto speciale del ravvedimento operoso, di cui all'art. 452-decies cod. pen., concedibile in favore di chi si adopera per evitare che l'attivitą delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, esige l'effettuazione di interventi di concreto aiuto all'ambiente, non preventivamente tipizzabili, ma evincibili dai casi concreti, culminanti in un'effettiva e stabile interruzione delle conseguenze del reato commesso, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera attivazione dell'agente, priva di ogni effetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'azione riparatoria, pur se eseguibile anche a distanza di tempo dalla commissione del reato, dev'essere, comunque, avviata prima dell'inizio del dibattimento, essendo il giudice chiamato a decidere su eventi gią realizzati e non "in fieri").

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