Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5311 del 5 maggio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La fruizione tutelata dalla legge a mezzo dell'apposizione dei sigilli non è quella di esplicare il «vincolo materiale» sulla cosa, ma quella di manifestare erga omnes la presenza del vincolo giuridico di indisponibilità derivante dall'intervenuto sequestro. Ne consegue che è del tutto indifferente lo strumento materiale attraverso cui il detto vincolo venga posto in evidenza purché sia idoneo alla esatta identificazione del bene nonché alla intimazione, nei confronti di tutti, di astenersi da qualsiasi atto che ne possa, comunque, alterare l'indisponibilità. (Fattispecie: apposizione di un cartello indicante: «immobile sotto sequestro»).

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