Cassazione penale Sez. III sentenza n. 245 del 22 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la sussistenza del delitto di cui all'art. 349 c.p. non č necessario che il responsabile venga colto sul fatto oppure che i lavori siano in corso al momento dell'accertamento oppure venga utilizzata la cosa oggetto di sequestro, ma č sufficiente che esistano indizi gravi, precisi e concordanti perché il fatto della violazione dei sigilli possa essere riferibile all'imputato ed, una volta individuato il responsabile, salva la dimostrazione di particolari ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, ovvero di una colpevole vigilanza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.