Cass. pen. n. 12021/2022
L'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento che, ai sensi dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., abbia disposto la distruzione di cose deperibili sottoposte a sequestro probatorio è l'incidente di esecuzione, proponibile dinanzi alla stessa Autorità giudiziaria che tale provvedimento ha emesso con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 cod. proc. pen., trattandosi di rimedio concernente la fase esecutiva del sequestro. (Annulla senza rinvio, GIP Tribunale Benevento, 22/04/2022)
Cass. pen. n. 8111/2021
L'ordinanza del giudice che autorizzi o neghi, ex art. 260, comma 3, cod. proc. pen., l'alienazione o la distruzione delle cose sottoposte a sequestro preventivo impeditivo suscettibili di alterazione, è appellabile a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. dalla parte che vi abbia un interesse concreto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile, in mancanza dell'allegazione di un pregiudizio specifico, l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della vendita anticipata di un bene appartenente a terzo estraneo al reato, avendo l'organo dell'accusa evidenziato, con l'istanza di vendita, il proprio disinteresse all'ulteriore disponibilità della "res" a fini investigativi o comunque correlati alla pretesa punitiva dello Stato, e non essendogli normativamente attribuito alcun dovere di vigilanza sulla economicità del procedimento, potenzialmente incisa dalla perdurante custodia onerosa del bene, nell'interesse dell'Erario). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Verona, 30/07/2021)
Cass. pen. n. 2202/2019
La distruzione delle cose sequestrate che possono alterarsi, secondo il combinato disposto dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 83 disp. att. cod. proc. pen., non costituisce accertamento tecnico non ripetibile, ma semplice adempimento esecutivo, che può essere attuato senza particolari formalità, non dovendo pertanto essere preceduta dall'avviso al difensore, se non nel caso in cui si proceda all'eventuale prelievo di campioni. (Fattispecie relativa alla distruzione di fauna aviaria oggetto di caccia). (Dichiara inammissibile, Tribunale Brindisi, 11/10/2018)
Cass. pen. n. 53341/2018
In tema di disciplina del sequestro, non viola il divieto di analogia "in malam partem" l'applicazione al sequestro preventivo della disposizione dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., che prevede la facoltà dell'autorità giudiziaria di disporre la vendita o la distruzione di beni deperibili sottoposti a sequestro probatorio. (Fattispecie nella quale la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la vendita di alcuni animali presenti in un'azienda agricola, sottoposti a sequestro preventivo). (Rigetta, Tribunale Firenze, 13/07/2017)
Cass. pen. n. 44927/2016
Ai fini dell'adozione del provvedimento di distruzione di alimenti sottoposti a sequestro probatorio ai sensi dell'art. 260, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle merci, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, o a regole di comune esperienza. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di rigetto del ricorso avverso l'ordinanza con cui era stata disposta la distruzione di alcune forme di formaggio custodite in locali dove erano presenti sostanze pericolose per natura come topicidi e disinfestanti). (Rigetta, G.i.p. Trib. Aosta, 21/12/2015)
Cass. pen. n. 37644/2015
In tema di perquisizione di sistema informatico o telematico, sia l'art. 247, comma 1-bis, che l'art. 260, comma secondo, cod. proc. pen., si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso genericamente fondato sulla mancata indicazione, da parte del consulente tecnico del PM, del cd. valore "hash" dei files ottenuti dai supporti informatici, in assenza peraltro di contestazione circa la mancata corrispondenza fra le copie estratte e i dati originariamente presenti sui supporti informatici nella disponibilità dell'imputato).
Cass. pen. n. 14366/2013
La distruzione delle cose sequestrate di cui sia pericolosa la custodia, secondo il combinato disposto dell'art. 260, comma terzo, c.p.p. e dell'art. 83 del d.l.vo 28 luglio 1989, n. 271 (disp. att. c.p.p.) non costituisce accertamento tecnico non ripetibile, come tale soggetto alla disciplina dell'art. 360 del codice di rito, ma semplice adempimento esecutivo, che può essere attuato senza particolari formalità. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilizzabile il verbale relativo alle operazioni di brillamento dell'esplosivo in sequestro).
Cass. pen. n. 19918/2003
L'unico rimedio esperibile contro il provvedimento di cui all'art. 260, comma 3, c.p.p. - con il quale l'autorità giudiziaria abbia disposto l'alienazione o la distruzione di cose sottoposte a sequestro - è l'incidente di esecuzione, trattandosi di questione concernente la fase esecutiva del sequestro, e pertanto la competenza a decidere è demandata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 c.p.p.
Cass. pen. n. 2967/1997
In base al principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.), la mancata apposizione del sigillo su reperti che la polizia giudiziaria sia autorizzata a trattenere per esaminarli al fine di ricavarne elementi utili per le indagini, non dà luogo ad alcuna nullità, né pregiudica di per sé la utilizzabilità della prova che dai reperti medesimi sia in seguito acquisita.
Cass. pen. n. 6166/1995
Le modalità di custodia delle cose sequestrate indicate dagli artt. 259 e 260 c.p.p. costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità e, dall'altro lato, non sono astrattamente contestabili, tranne che dalle modalità di custodia vogliano dedursi inconvenienti sostanziali attinenti a concrete ipotesi di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti. (Applicazione in tema di custodia di sostanze stupefacenti).