Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9964 del 29 ottobre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza dell'ipotesi aggravata del reato di violazione di sigilli commesso da colui che abbia in custodia la cosa, di cui al secondo comma dell'art. 349 c.p., al di fuori di particolari ipotesi in cui l'incarico di custode delle cose sottoposte a sequestro penale venga attribuito direttamente dalla legge (es.: art. 242, secondo comma, c.p.p., per la custodia di cose costituenti il corpo del reato da parte del privato che abbia proceduto all'arresto), l'investitura delle relative funzioni ed il conseguente acquisto dello status di pubblico ufficiale presuppongono che al provvedimento di nomina, adottato dalla competente autoritą con l'osservanza delle formalitą essenziali previste dalla legge, faccia seguito l'accettazione, da parte del prescelto, manifestata in forma espressa o tacita, di assumere gli obblighi di legge o sottoscrivendo il processo verbale (accettazione espressa) o assumendo di fatto l'ufficio (accettazione tacita). (Nella specie la Suprema Corte ha annullato sul punto la sentenza di condanna poiché l'imputato non soltanto non aveva firmato il verbale di sequestro, ma formalmente aveva rifiutato di apporvi la propria sottoscrizione, ricusando, con tale comportamento, la nomina a custode).

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