Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6577 del 13 giugno 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle ipotesi di concorso di persone nel reato di violazione di sigilli la qualità personale di custode che ai sensi del secondo comma dell'art. 349 c.p. aggrava il reato, si comunica ai concorrenti con il temperamento, introdotto dall'art. 1 della L. n. 19 del 1990 che ha modificato l'art. 59 c.p., secondo cui le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute o colpevolmente ignorate o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. (La Cassazione ha precisato che nella qualità di custode non può riconoscersi una circostanza inerente alla persona del colpevole da valutarsi, ai sensi dell'art. 118 c.p., come novellato dall'art. 3 della L. n. 19 del 1990, soltanto riguardo alla persona cui si riferisce, in quanto l'art. 70 c.p. qualifica come circostanze inerenti alla persona del colpevole unicamente quelle che riguardano l'imputabilità — età, stato di mente, ubriachezza, sordomutismo — e la recidiva).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.