Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2989 del 10 marzo 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di violazione di sigilli il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta, e non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e chiedendo ed ottenendo, per esse, di essere esonerato dall'incarico e sostituito nella funzione di custodia o, qualora non abbia avuto la possibilità ed il tempo di chiedere il detto esonero, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore come cause impeditive dell'esercizio, da parte sua, del menzionato dovere di vigilanza.

(massima n. 2)

Qualora venga riscontrata la violazione dei sigilli, di essa risponde, da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale aveva il dovere giuridico di impedire che il fatto si verificasse. In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva, ed incombe sul custode l'onere della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali cause impeditive dell'esercizio del dovere di vigilanza e custodia.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.