Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26185 del 18 giugno 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di violazione di sigilli, previsto dall'art. 349 c.p., si consuma non soltanto con la distruzione materiale dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta diretta a violare il vincolo di indisponibilitą sotteso allo loro apposizione, atteso che la norma in questione tutela non solo l'integritą materiale ma anche quella funzionale dei sigilli.

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