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Articolo 330 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Luogo di notificazione della impugnazione

Dispositivo dell'art. 330 Codice di procedura civile

Se nell'atto di notificazione della sentenza [285 c.p.c.] la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell’art. 170 (1) presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio (2).

L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti (3).

Note

(1) Le parole "ai sensi dell'art. 170" sono state aggiunte con l. 18 giugno 2009, n. 69.
(2) La notificazione della sentenza impugnata avviene:
- innanzitutto, nel luogo in cui la parte che ha notificato la sentenza ha dichiarato la propria residenza o ha eletto il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza (dichiarazione o elezione effettuata, quindi, nell'atto notificativo);
- in subordine, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio (art. 170 del c.p.c.);
- in ulteriore subordine (se manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, o comunque dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza), la notifica va effettuata personalmente alla parte.
La violazione della disciplina sulla notifica dell'impugnazione comporta nullità della notificazione, che può essere sanata ex nunc dalla costituzione della parte convenuta o mediante la sua rinnovazione.
Si ha, invece, inesistenza della notificazione quando l'atto è affetto da sostanziali difformità rispetto al modello legale: in tal caso, l'impugnazione sarà inammissibile.
(3) Il terzo comma dell'articolo 330 è stato applicato dalla giurisprudenza, ad esempio, nel caso di impugnazione della sentenza da parte del contumace, consentita anche oltre il termine lungo ai sensi del secondo comma dell'art. 327 del c.p.c..

Spiegazione dell'art. 330 Codice di procedura civile

Le impugnazioni si propongono mediante notifica dell'atto di impugnazione, il quale può consistere in una citazione (nel caso di appello, revocazione, opposizione di terzo) o in un ricorso (per l'appello nelle controversie di lavoro, la cassazione, il regolamento di competenza).
La norma indica i luoghi in cui deve essere eseguita la notificazione dell'impugnazione; essa si applica a qualsiasi notificazione dell'impugnazione, anche quella disposta per l'integrazione del contraddittorio.

In particolare, si dispone che la notificazione dell'atto di impugnazione debba essere effettuata:
a) presso il domicilio eletto o la residenza indicata dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza, purché entrambi questi luoghi siano situati nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza.
Resta il dubbio se il modo di operare la scelta tra domicilio e residenza sia alternativo, ovvero se l'elezione di domicilio sia subordinata alla dichiarazione di residenza.
b) qualora nell’atto di notificazione delle sentenza manchi la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio (oppure nel caso in cui non vi sia stata notificazione della sentenza) o l'una o l'altra vi siano, ma siano fuori dalla circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza, la notificazione dell'impugnazione si esegue presso l'ufficio del procuratore costituito o la residenza dichiarata o il domicilio eletto per il giudizio che si è concluso con la sentenza impugnanda.
Questi luoghi, successivi rispetto a domicilio e residenza, devono considerarsi tra loro alternativi.
c) se manca la costituzione di procuratore, la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio, ovvero se l'impugnazione sia proposta dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, la notificazione dell'impugnazione si esegue presso la parte personalmente, nei luoghi degli artt. 137 ss.

La notificazione dovrà essere fatta a norma degli artt. 138 e 139, cioè mediante consegna di una copia a mani proprie del destinatario, ovvero nel luogo nel quale il professionista risiede per ragioni del suo ufficio.
Nel caso di notificazione al procuratore costituito, la norma è stata integrata dalla L. 18.6.2009, n. 69 con il richiamo alla previsione dell'art. 170 del c.p.c. ; ciò comporta l’applicabilità anche del 2° co. dell'art. 170, con la conseguenza che risulterà valida la notificazione di una sola copia dell'atto di impugnazione anche se nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata quel medesimo difensore rappresentava più parti.
La sua qualità di destinatario della notificazione è assunta in virtù di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti nel precedente grado di giudizio.

Se poi, pur in presenza di un procuratore costituito, la notificazione sia stata fatta alla parte personalmente, la notifica non è inesistente ma nulla e tale nullità può sanarsi con il raggiungimento dello scopo.
In caso di morte del procuratore domiciliatario, la notifica va fatta alla parte, perché il decesso produce l'inefficacia della dichiarazione di domicilio.
Se il procuratore è stato revocato dal mandato e sostituito, la notificazione va fatta, a pena di inesistenza, con la conseguenza dell'inammissibilità dell'impugnazione, al nuovo procuratore di cui la parte abbia avuto conoscenza legale.

Quando la notificazione al procuratore costituito ha dato esito negativo per causa non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio può essere riattivato anche dopo il decorso dei termini di impugnazione mediante istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, da depositarsi contestualmente all'attestazione di omessa notifica.

L'ordine stabilito da questa norma dei luoghi nei quali deve essere eseguita la notificazione dell'impugnazione è previsto al fine di rendere possibile la difesa della parte impugnata; per tale ragione il suo mancato rispetto produce nullità, ma si tratta di una nullità sanabile secondo quanto stabilito dagli artt. 156 e 157 c.p.c..
La nullità si sana anche se la costituzione avviene al solo scopo di eccepire la nullità.
In mancanza di sanatoria, la nullità della notificazione deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, che ne deve ordinare la rinnovazione.
Secondo la dottrina, tuttavia, anche se non sono stati rispettati i luoghi di notificazione indicati dalla norma in commento, non ci può mai essere nullità nel caso in cui la notificazione venga eseguita in mani proprie del destinatario.

Il secondo comma prevede che se la parte muore dopo la notificazione della sentenza, la notificazione dell'impugnazione nei luoghi indicati nel primo comma può essere effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi.
Tale disposizione, la cui ratio è quella di favorire la parte che non ha subito l'evento interruttivo e che ha visto mutare il proprio avversario, deve essere coordinata con l'328cpc, che disciplina le conseguenze del verificarsi di un evento interruttivo dopo la pubblicazione della sentenza impugnabile.

Il terzo comma, che riguarda, da un lato, la contumacia ovvero l'assenza totale di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio e, dall'altro, la proposizione dell'impugnazione dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, dispone, per entrambe le ipotesi, la notificazione personale.
Qualora, diversamente da come qui disposto, l'impugnazione sia notificata al procuratore costituito nel grado di giudizio precedente, si verifica una nullità, sanabile con l'avvenuta costituzione dell'appellato ovvero con la rinnovazione disposta dal giudice.
Il termine di un anno dopo la pubblicazione della sentenza deve essere inteso come termine annuale, integrato del periodo di sospensione feriale.

Massime relative all'art. 330 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 190/2022

Il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della società estinta non abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicchè quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2016).

Cass. civ. n. 25349/2021

L'art. 330 c.p.c. - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione. (Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 24/10/2018).

Cass. civ. n. 19092/2021

Nel caso di mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, conseguente a contumacia o a costituzione personale effettuata senza il compimento di tali atti, l'impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., sicché, in caso di decesso della stessa, la notificazione agli eredi non può essere fatta collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim" ex artt. 137 e ss. c.p.c., a prescindere dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che il decesso si sia verificato prima o dopo di essa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/12/2018).

Cass. civ. n. 34252/2019

Ai sensi dell'art.330, primo comma, c.p.c., l'impugnazione, quando non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata alla parte in uno qualsiasi dei luoghi indicati nella citata disposizione, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, a scelta della parte impugnante, dovendosi escludere che la norma prescriva un tassativo ordine di successione dei luoghi suddetti, anziché un concorso alternativo degli stessi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto valida la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso la residenza dichiarata della parte intimata e non nel domicilio processuale eletto). (Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/12/2014).

Cass. civ. n. 32681/2019

La notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore iscritto nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel domicilio eletto in forza degli art. 141 e 330 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di verificare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/07/2014).

Cass. civ. n. 27911/2019

La notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali), anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l'elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/03/2015).

Cass. civ. n. 25403/2019

Quando il procedimento notificatorio dell'atto introduttivo del gravame non si è perfezionato (nella specie, perché il destinatario risultava trasferito altrove), l'inesistenza della notificazione dell'impugnazione principale non implica la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la stessa parte, ricevuta la notificazione dell'impugnazione avversaria, è ammessa a ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario atto mediante una successiva impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo, pur avendo pronunciato l'inammissibilità dell'appello principale della stessa parte in quanto la notificazione - tentata presso il difensore operante "infra districtum" al domicilio originario anziché a quello mutato - non si era perfezionata).

Cass. civ. n. 17336/2019

La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente "in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati.

Cass. civ. n. 9286/2019

Qualora la notificazione di un atto di impugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi - anche in virtù del principio di economia processuale, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – ha l'onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, dovendosi di conseguenza dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta dello stesso di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica.

Cass. civ. n. 8618/2019

Nell'ipotesi di notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine, ove risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, per la riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c., occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento. (Nella specie, in applicazione del principio, poiché il domicilio del difensore ove doveva essere eseguita la notifica si era spostato sempre all'interno della città de L'Aquila, la S.C. ha escluso che ricorresse il requisito della assenza di negligenza nel notificante che giustifica la possibilità di rinnovare la notifica, stante la notorietà del sisma verificatosi nel 2009 e delle conseguenti condizioni della città, eventi questi che imponevano di effettuare gli accertamenti necessari a verificare se l'immobile non fosse più abitato).

Cass. civ. n. 30009/2018

Nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne.

Cass. civ. n. 27012/2018

La notificazione dell'atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito in tale sua qualità equivale pienamente a quella effettuata alla parte "presso il procuratore costituito" nei casi in cui essa è prescritta dall'art. 330, comma 1, c.p.c. - ovvero i casi in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio in sede di notificazione della sentenza -, soddisfacendo l'una e l'altra forma di notificazione l'esigenza che l'atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale; sicché la notificazione eseguita a mani proprie del difensore resta valida, sia perché il predetto art. 330, comma 1, c.p.c. non contiene una mera indicazione del luogo della notificazione, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio "a quo", sia perché detta notificazione risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 del codice di rito - secondo il quale l'ufficiale giudiziario può sempre compiere la notificazione mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione alla quale è addetto -, da ritenersi applicabile non solo alle parti, ma anche ai difensori delle stesse.

Cass. civ. n. 19826/2018

In materia di appello proposto nei confronti della P.A., la notifica della citazione effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato, anziché quella distrettuale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è proposta l'impugnazione, è nulla e, pertanto, deve esserne ordinato il rinnovo ex art. 291 c.p.c..

Cass. civ. n. 24660/2017

Quando la notifica dell'atto di impugnazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, il termine di proposizione dell'impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine.

Cass. civ. n. 20659/2017

In tema di notificazione dell'impugnazione, non è inesistente ma nulla la notifica dell'atto di appello nella specie effettuata,a seguito di intervenuta fusione tra due istituti bancari durante il giudizio di primo grado, presso il procuratore domiciliatario della incorporata, poiché con la costituzione in appello del procuratore dell'incorporante, anche se solo per eccepire l'inammissibilità dell'appello, si deve considerare raggiunto lo scopo al quale l'atto era destinato con sanatoria della nullità della notificazione.

Cass. civ. n. 20626/2017

In materia di impugnazione (nella specie: appello) la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della notificazione dell’atto di impugnazione ad uno solo dei procuratori costituiti sul quale ricade l’onere di informazione del codifensore.

Cass. civ. n. 14083/2017

La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo, tale onere essendo previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione. Siffatto onere non si pone affatto in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, potendo essere svolta agevolmente l'attività di ricerca posta a carico della parte, sicché non è configurabile alcuna lesione del canone della ragionevolezza né alcuna limitazione del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 13825/2017

La notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l'amministrazione statale parte in causa, invece che presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione.

Cass. civ. n. 3702/2017

La notifica dell'atto di impugnazione effettuata alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito equivale a quella eseguita nei confronti del procuratore costituito, nominativamente indicato, giacché entrambe assicurano la conoscenza della sentenza ad opera della parte per il tramite del proprio difensore tecnico, qualificato professionalmente a valutare l'opportunità di resistere all'avversa impugnazione e di proporne, se del caso, una incidentale.

La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore.

Cass. civ. n. 26189/2016

La notificazione dell’atto di appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, senza che il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore ove quest’ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del notificante, implica che l’eventuale difetto della notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all’onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell’albo professionale, con conseguente inammissibilità dell’appello tardivamente proposto. Invero, la legge professionale impone al procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio solo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte dalle relative annotazioni nell'albo professionale.

Cass. civ. n. 16311/2016

In caso di elezione di domicilio di più parti presso il medesimo difensore nel giudizio di primo grado, è ritualmente eseguita la notifica dell'appello presso tale domiciliatario anche nei confronti delle parti già da questi rappresentate ma che non abbiano proposto impugnazione, salvo che sia sopravvenuta un'incompatibilità del domiciliatario rispetto alla posizione delle parti non appellanti, idonea a determinare una violazione del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 12785/2016

Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito "in bonis" anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione.

Cass. civ. n. 20672/2015

In tema d'impugnazione, nell'ipotesi d'inesistenza della notifica dell'atto di appello, deve presumersi la mancata conoscenza del processo da parte del convenuto rimasto contumace, con conseguente onere della prova contraria a carico dell'appellante, in difetto della quale è nulla la sentenza pronunciata, che, se proposto ricorso per cassazione, va cassata senza rinvio, in quanto l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 18237/2015

Qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l'autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente ex art. 37 del r.d. n. 37 del 1934), la notifica dell'atto di impugnazione può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 cod. proc. civ., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d'appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l'elezione di domicilio "ex lege" di cui all'art. 82 del citato r.d. limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne consegue che la notificazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria "ex tunc" per effetto della costituzione della parte nel giudizio di appello, giacché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario della stessa.

Cass. civ. n. 16555/2015

In tema di notifica dell'atto di impugnazione, poiché il principio dell'ultrattività del mandato al difensore non può operare con riguardo alla parte contumace, nel caso di morte della stessa nel corso del giudizio, ancorché l'evento non sia notificato o certificato ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. civ., l'atto di impugnazione deve essere notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento nel quale il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell'evento da parte del soccombente.

Cass. civ. n. 13919/2015

La notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto ad un procuratore che abbia lo stesso cognome di quello indicato in sentenza, ma un nome diverso, tenuto conto della identità dello studio e del cognome dei due avvocati può considerarsi eseguita in luogo e a persona che presentino comunque una relazione con l'intimato, sicché non è inesistente, ma nulla, con la sola conseguente necessità della sua rinnovazione.

Cass. civ. n. 5598/2015

La notifica dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario della società appellata, la cui estinzione per incorporazione in altra società nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata, non è inesistente ma solo affetta da nullità sanabile tramite rinnovazione dell'atto, o spontanea costituzione della nuova parte, in quanto la mancata costituzione in giudizio della società incorporante con un nuovo difensore manifesta il perpetuarsi del rapporto di domiciliazione già esistente e, comunque, consente di individuare un collegamento funzionale fra la società incorporante e il procuratore domiciliatario della società incorporata.

Cass. civ. n. 3824/2015

Nel caso di mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, conseguente a contumacia o a costituzione personale effettuata senza il compimento di tali atti, l'impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., sicché, in caso di decesso della stessa, la notificazione agli eredi non può essere fatta collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim" ex artt. 137 e ss. cod. proc. civ., a prescindere dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che il decesso si sia verificato prima o dopo di essa.

Cass. civ. n. 1915/2015

Qualora il ricorso in appello sia stato ritualmente depositato entro il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., la successiva integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. va notificata - anche dopo il decorso del suddetto termine - non alla parte personalmente, bensì al suo procuratore costituito.

Cass. civ. n. 26541/2014

In tema di notifica dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, l'orientamento giurisprudenziale, affermato a seguito delle Sezioni Unite n. 29290 del 2008, per il quale detta notifica è valida ed efficace (mentre in precedenza era considerata nulla), comporta che i destinatari della notifica di una sola copia dell'atto di appello, che, prima di detto intervento, per aver ritenuto inoperante la decadenza per inosservanza del termine di proposizione dell'appello incidentale, avevano spiegato appello autonomo successivamente alla scadenza del termine, non possono restare pregiudicati dal mutamento ermeneutico, versandosi in ipotesi di "overruling", sicché trova applicazione il principio di effettività dei mezzi di azione e difesa a tutela della parte che abbia fatto incolpevole affidamento sull'interpretazione corrente al momento del comportamento rivelatosi, "ex post", difforme dalla corretta regola processuale.

Cass. civ. n. 24993/2014

L'impugnazione della sentenza notificata alla parte deceduta è affetta da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio del successore a titolo universale, con effetti tuttavia diversi a seconda che la controversia risulti instaurata prima o dopo il 30 aprile 1995, atteso che, anteriormente a tale data, l'appello è ammissibile - sempreché la costituzione sia avvenuta prima della scadenza del termine per impugnare - in applicazione dell'art. 164 cod. proc. civ. nel testo vigente "ratione temporis", che sancisce la sanatoria con effetti "ex nunc", mentre, successivamente alla novella, il gravame è sempre ammissibile, operando la sanatoria con efficacia "ex tunc".

Cass. civ. n. 24801/2014

Nell'ipotesi di decesso di una parte in epoca successiva alla sentenza di primo grado, il contraddittorio in appello s'instaura regolarmente ove si proceda, oltre che all'erronea notifica nei confronti del "de cuius", alla corretta notifica nei confronti delle altre parti costituite, sia pure senza richiami alla loro qualità di successori della parte deceduta, in quanto l'inosservanza di tale onere di specificazione non ha effetti invalidanti qualora siano stati evocati in giudizio tutti i soggetti rimasti come unici legittimati passivi sul piano processuale.

Cass. civ. n. 24539/2014

La notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 cod. proc. civ., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.

Cass. civ. n. 23695/2014

La notificazione dell'atto di impugnazione effettuata nei confronti di una medesima persona fisica, che cumuli in sé la qualità di erede di più soggetti, può compiersi mediante consegna di un'unica copia e senza l'indicazione espressa della doppia qualità di erede, in quanto l'erede, pur succedendo nelle situazioni giuridiche del defunto, divenendone centro di imputazione giuridica, rimane, tuttavia, un unico soggetto di diritti.

Cass. civ. n. 16801/2014

La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito.

Cass. civ. n. 12539/2014

È nulla e non inesistente la notifica dell'appello non andata buon fine in conseguenza del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario, qualora, pur risultando la nuova sede dai timbri apposti sugli scritti difensivi conclusivi e dall'avviso di notificazione della sentenza impugnata, sia mancata un'idonea ed inequivoca comunicazione dell'avvenuto trasferimento, non rendendo tali annotazioni inoperante l'iniziale elezione di domicilio. Ne deriva che la rinnovazione nel termine concesso ex art. 291 cod. proc. civ. comporta la sanatoria "ex tunc" della prima e tempestiva notificazione.

Cass. civ. n. 12301/2014

La notificazione dell'atto di impugnazione è inesistente, con conseguente insanabilità "ex tunc", soltanto allorché la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l'inserimento nello sviluppo del processo, sicché, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano - in base ad una valutazione "ex ante" avente ad oggetto l'astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione - un qualche riferimento con il destinatario.

Cass. civ. n. 12284/2014

In tema di impugnazioni, l'elezione di domicilio con un nuovo difensore, effettuata dal convenuto nel giudizio di revocazione, è irrilevante ai fini della notificazione del concorrente ricorso per cassazione nei suoi confronti, che deve avvenire, anche in presenza di una diversa dichiarazione di parte, presso il procuratore costituito nel giudizio in cui è stata emessa la decisione impugnata, in quanto l'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., da un lato, intende certamente riferirsi come destinatario a quest'ultimo e, dall'altro, attribuisce valore alla nuova elezione di domicilio solo se contenuta nell'atto di notifica della sentenza.

Cass. civ. n. 3356/2014

E tempestiva la notifica dell'atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incolpevole la prima omessa notifica, invano tentata presso il domicilio eletto dei procuratori costituiti, valorizzando tanto la circostanza per cui, trattandosi di difensori esercenti in un circondario diverso da quello di assegnazione, sui medesimi gravava l'obbligo di comunicare i relativi mutamenti di domicilio, non conoscibili dalla controparte tramite la consultazione dell'albo professionale, quanto il fatto che, appena pochi giorni prima della tentata notificazione, la sentenza appellata era stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare ex art. 326 cod. proc. civ., indicando come domicilio proprio quello studio legale).

Cass. civ. n. 28664/2013

Nel caso di fusione per incorporazione tra due società (secondo la disciplina anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), non dichiarata nel corso del giudizio di primo grado, la parte non colpita dall'evento estintivo può notificare validamente l'atto di citazione in appello non solo nei confronti della società incorporante ma, nonostante la regolare pubblicazione nel registro delle imprese dell'atto di fusione, anche nei confronti della società incorporata, salvo che l'appellante sia stato edotto dell'estinzione di quest'ultima mediante qualsiasi atto idoneo a comunicare il fatto al destinatario in modo certo e documentalmente dimostrabile, anche se non necessariamente in via diretta attraverso una notificazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha dichiarato inammissibile l'appello notificato nei confronti della banca incorporata sul presupposto dell'intervenuta comunicazione della fusione all'appellante con la relazione di notifica della sentenza di primo grado).

Cass. civ. n. 17267/2013

È ammissibile l'impugnazione notificata presso il procuratore costituito se costui, unico legittimato a tale fine, ometta di dichiarare o notificare alle altre parti, durante il processo, il verificarsi dell'evento interruttivo per soppressione del soggetto rappresentato (nella specie, S.A.C.E. - Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, cui è subentrata la S.A.C.E.- Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero), intervenuto prima della pubblicazione della sentenza impugnata, così dando luogo alla ultrattività del "mandato ad litem".

Cass. civ. n. 16754/2013

I requisiti dell'impugnazione devono sussistere al momento della sua notificazione, segnando essa il raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato; è, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione, ritualmente sottoscritto da avvocato munito di procura speciale, qualora sopravvenga la morte della parte prima dell'esecuzione della notificazione, determinando tale evento, al pari della morte del difensore, l'estinzione della procura.

Cass. civ. n. 12478/2013

La sanzione della nullità della notificazione dell'atto di impugnazione eseguita presso l'avvocato domiciliatario il quale, successivamente alla data di deliberazione della sentenza di primo grado, sia stato cancellato dall'albo per effetto dell'irrogazione di sanzione disciplinare non opera allorché lo stesso difensore abbia tenuto, nonostante tale evento ed in violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza, un comportamento obiettivamente decettivo, idoneo a creare una situazione di apparenza di persistente titolarità dello "ius postulandi", continuando a curare all'esterno in qualità di avvocato la pratica del proprio assistito per ottenere l'esecuzione della sentenza, in maniera da giustificare l'affidamento incolpevole della controparte circa la sua perdurante legittimazione, dovendosi comunque evitare ogni impiego abusivo o deviato degli strumenti processuali. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha evidenziato, con riguardo alla fattispecie concreta, la verosimile consapevolezza della parte "rappresentata" circa l'abuso posto in essere dal suo, ormai ex, avvocato).

Cass. civ. n. 10312/2012

La notificazione dell'atto di appello presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, è inesistente, poiché in virtù delle esigenze di certezza necessarie per il verificare l'avvenuto rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., deve ritenersi vincolante la qualificazione data dal giudice alla posizione processuale della parte, quale strumento di tutela dell'appellante nell'esercizio del suo diritto al gravame.

Cass. civ. n. 10301/2012

È valida ed efficace la notificazione dell'atto d'appello eseguita presso il difensore della parte costituita, anche quando questi si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale, a nulla rilevando se la cancellazione sia avvenuta prima o dopo l'esaurimento della fase di primo grado, atteso che il difensore cancellatosi, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., mantiene la capacità di ricevere atti processuali della controparte e dell'ufficio.

Cass. civ. n. 9440/2012

In tema di riunione di procedimenti relativi a cause connesse, il principio di autonomia dei giudizi riuniti, per cui la riunione non altera la posizione delle parti in ciascuno di essi, né gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo si ripercuotono sull'altro solo perché riunito al primo, è un principio suscettibile di temperamento, onde evitare un inutile aggravio degli oneri processuali, purché non ne risulti vulnerato il diritto di difesa. Ne consegue che, ove alla parte, rappresentata da differenti procuratori nei giudizi oggetto di riunione, l'impugnazione di un capo di sentenza sia notificata presso il procuratore di un giudizio non pertinente al capo medesimo, non si ha inesistenza della notificazione, ma nullità sanata dal raggiungimento dello scopo, qualora la parte si sia costituita in sede di gravame, potendovi acquisire conoscenza dell'attività processuale svolta dalle altre parti in ciascuno dei giudizi riuniti e potendovisi difendere nel merito delle richieste da loro avanzate.

Cass. civ. n. 4217/2012

Qualora l'appello sia preposto nei confronti di persona defunta nel corso del primo grado o nelle more del termine per l'impugnazione, anziché nei confronti del di lui erede, la nullità della notificazione non è deducibile con il ricorso per cassazione, quando la medesima notificazione sia stata ricevuta dal difensore costituito in prime cure per il "de cuius" e questi, senza far constatare la morte della parte rappresentata, ne abbia notiziato l'erede. Infatti, nella suddetta ipotesi è manifestamente infondata la deduzione di violazione dei principi regolatori del giusto processo, avendo l'erede consapevolmente lasciato svolgere il menzionato giudizio di appello.

Cass. civ. n. 2759/2012

Nel caso in cui nella notificazione della sentenza, la parte elegga domicilio a norma dell'art. 330 c.p.c. presso un professionista diverso da quello che l'aveva difesa e presso il quale essa aveva eletto domicilio nel precedente corso di giudizio, senza espressamente revocare anche il mandato defensionale rilasciato al primo avvocato per tutti gli eventuali gradi del medesimo giudizio, la notifica dell'atto d'impugnazione eseguita presso lo studio di quel primo avvocato è nulla, ma non giuridicamente inesistente; con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione nel giudizio d'impugnazione della parte cui la notificazione era destinata.

Cass. civ. n. 28676/2011

In tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce del principio del giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), della disciplina di riferimento applicabile, impedisce di ritenere la nullità dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. (cui rinvia l'art. 342 c.p.c.) in ordine ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività (artt. 166 e 167 c.p.c.), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico-giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 c.p.c..

Cass. civ. n. 24506/2011

Nel giudizio di appello, l'atto di impugnazione indirizzato a soggetto diverso dal procuratore costituito è da considerare inesistente anziché nullo, con conseguente insanabilità, in quanto l'erronea identificazione del soggetto, cui l'atto, per legge, deve essere diretto, rende ininfluente la successiva fase di notifica, e, quindi, irrilevante il riferimento alla identità del domicilio, al rapporto di parentela o alla comunanza dello studio legale, sede del domicilio eletto. (Nella specie, l'atto di appello era stato indirizzato, invece che al procuratore costituito, ad altro avvocato, figlio del primo).

Cass. civ. n. 19986/2011

In tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante (quale, in particolare, l'avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conoscibile da parte del notificante) e l'ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, non potendo ridondare su di lui la mancata immediata rinotifica dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario, non dipendente dalla sua volontà, ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la richiesta di notificazione, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso la tardività della notifica del ricorso per cassazione - per inosservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, secondo comma, c.p.c., - in quanto la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione al difensore risultava avvenuta dopo sette giorni dalla prima tentata notifica ed a distanza di quattro giorni dallo scadere del termine).

Cass. civ. n. 16951/2011

In caso di domiciliazione "ex lege" del procuratore presso la cancelleria del giudice procedente, a norma dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la notificazione al medesimo procuratore dell'atto di appello contro la sentenza pronunciata nel giudizio in cui ha operato tale domiciliazione legale deve essere eseguita presso la cancelleria del giudice di primo grado, come si evince dal tenore del citato art. 82 e dalla considerazione che la notificazione dell'atto d'impugnazione al procuratore della parte si basa su una "prorogatio" dei poteri rappresentativi relativi al grado di giudizio conclusosi e, quindi, deve considerarsi giuridicamente inesistente la notificazione avvenuta presso la cancelleria del giudice d'appello.

Cass. civ. n. 16896/2011

In tema di notifica al procuratore costituito, l'art. 330 c.p.c. va interpretato nel senso che esso richiede che il destinatario ricopra effettivamente la qualità di procuratore domiciliatario, ma non pone a colui che propone l'appello l'onere di indicare formalmente nel corpo dell'atto di impugnazione il nome del professionista in questione, essendo necessario unicamente che la qualità di difensore domiciliatario risulti dagli atti del processo, in ottemperanza al disposto degli artt. 83, 163 e 414 c.p.c..

Cass. civ. n. 10464/2011

La notificazione dell'atto di appello consegnato ad un avvocato qualificatosi collega di studio del difensore ed avvenuta presso il domicilio professionale esistente al momento della costituzione in giudizio, anzichè in quello variato in corso di causa e risultante dall'albo professionale, non deve ritenersi inesistente ma nulla, in quanto l'atto, pur se viziato, perché eseguito fuori dalle prescrizioni contenute nel primo e terzo comma dell'art. 330 c.p.c., non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica. Pertanto, ove la parte sia rimasta contumace in appello, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

Cass. civ. n. 10386/2011

La notifica all'unico difensore di più parti di un unico atto di appello non è nulla e non determina l'inammissibilità del gravame, giacché quest'ultima non può mai conseguire a vizi di natura meramente formale che non pregiudichino interessi costituzionalmente protetti, quali l'effettività del contraddittorio.

Cass. civ. n. 776/2011

In caso di morte della parte verificatasi dopo la pubblicazione della sentenza, trovando applicazione l'art. 328 c.p.c., l'impugnazione notificata al procuratore della parte originaria anziché al successore universale, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, comma 1, c.p.c., trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius". Qualora, però, il giudice, rilevata la nullità, ordini la rinnovazione dell'atto introduttivo nullo, ai sensi del comma 2 dell'art. 164 c.p.c. (nel testo vigente, così come modificato dall'art. 9 della l. 353 del 1990), la notifica ha efficacia sanante del vizio, con effetto ex tunc.

Cass. civ. n. 259/2011

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, la morte della parte) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce, a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati; ne consegue che, ove la controparte abbia avuto formale comunicazione, anche se stragiudiziale, del decesso, l'atto di appello deve essere notificato agli eredi, non potendosi ritenere valida la notifica compiuta all'originario difensore della parte defunta.

Cass. civ. n. 23522/2010

Qualora la notificazione dell'atto di appello sia stata effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado, nonostante che dell'evento fosse a conoscenza la controparte, e non già nei confronti degli eredi, soggetti legittimati ad assumere la qualità di parte nel giudizio di gravame, la nullità dell'impugnazione, affetta da vizio relativo alla "vocatio in jus" per omissione del requisito di cui all'art. 163, terzo comma, n. 2, c.p.c., è sanata con efficacia "ex tunc", ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, dalla costituzione degli eredi nel giudizio d'appello, con la conseguenza che gli effetti di tale costituzione risalgono sino al momento della notificazione dell'atto di appello, impedendo il passaggio in giudicato della decisione impugnata.

Cass. civ. n. 18375/2010

Il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio. Pertanto la circostanza che il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi di giudizio, rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente, quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità abbia formulato domande nei confronti di tale parte contumace.

Cass. civ. n. 15846/2010

La morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, terzo comma, c.p.c., alla parte personalmente. Tale principio trova deroga nella ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare il predetto studio alla stregua di un ufficio.

Cass. civ. n. 9543/2010

La morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la conseguente necessità che l'atto di impugnazione sia notificato, ai sensi dell'art. 330, terzo comma, c.p.c., presso la parte personalmente. Tuttavia, ove alla morte del difensore abbia fatto seguito la nomina di altro difensore domiciliatario, che abbia lo stesso studio del primo, la notifica presso lo studio del domiciliatario deceduto è nulla e non inesistente - e, come tale, sanabile grazie alla costituzione della parte - dovendosi in questo caso considerare lo studio dell'avvocato alla stregua di un ufficio e l'elezione di domicilio effettuata con riferimento ad un'organizzazione professionale che continua ad operare dopo la morte del primo difensore.

Cass. civ. n. 5841/2010

In caso di morte della parte vittoriosa, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado ma prima della notificazione della stessa, effettuata dal procuratore del defunto, sottacendo la circostanza della morte, deve ritenersi valida l'impugnazione proposta nei confronti della parte deceduta presso il predetto procuratore, qualora sia accertata l'incolpevole ignoranza dell'evento da parte dell'appellante.

Cass. civ. n. 2714/2010

In caso di morte del procuratore costituito dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima dell'udienza di discussione della causa, il termine breve per l'impugnazione decorre dalla notifica personale della sentenza alla parte rimasta priva di difensore, senza che assuma rilievo la mancata conoscenza incolpevole dell'evento interruttivo verificatosi (benché non dichiarato) ai danni della parte stessa; da un lato, invero, in questa fase processuale di transizione, la parte non può sottrarsi all'onere di informarsi circa le ragioni dell'avvenuta notifica alla sua persona e non al difensore, e, dall'altro, nessun dovere di avvisare la controparte della morte del suo difensore ricade sulla parte notificante.

Cass. civ. n. 2358/2010

In tema di notificazione delle impugnazioni, qualora la parte si sia costituita in un procedimento che si svolga fuori della circoscrizione cui è assegnato il proprio procuratore, e questi abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo del procedimento medesimo, il sopravvenuto mutamento di tale domicilio è valido ed operante, al fine della notificazione presso il nuovo indirizzo dei successivi atti del processo, ivi incluso l'atto d'impugnazione, alla duplice condizione che il procuratore assuma un'iniziativa idonea a portare a conoscenza della controparte detto mutamento e che tale iniziativa si esteriorizzi in modo formale, con una dichiarazione esplicita, contenuta nel verbale d'udienza, o con la notificazione di apposito atto. Tali requisiti non sussistono nel caso in cui la variazione del domicilio eletto risulti esclusivamente dall'annotazione apposta dal cancelliere sul frontespizio del fascicolo d'ufficio del primo grado, con la conseguenza che deve ritenersi rituale la notificazione dell'atto d'appello eseguita nel domicilio originariamente eletto presso la cancelleria del giudice di primo grado, e valida la dichiarazione di contumacia della parte appellata.

Cass. civ. n. 27630/2009

In materia di notifica di un atto di impugnazione, ove risulti una discordanza tra il domicilio del difensore indicato nella sentenza o negli atti e quello in cui è stata effettuata la notificazione, il giudice dell'impugnazione può, anziché dichiararne l'inammissibilità per mancata dimostrazione dell'effettività del domicilio presso cui è stata indirizzata la notificazione, superare tale discordanza facendo uso del proprio potere di rilevazione d'ufficio della ritualità della notificazione, attraverso fonti di conoscenza degli elementi rilevanti di carattere ufficiale, esistenti in virtù dell'organizzazione pubblicistica della professione forense. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto rituale una notifica eseguita nello stesso Comune, alla stessa strada ma ad un numero civico diverso da quello indicato in sentenza, perché da una verifica presso il sito internet del relativo Consiglio dell'ordine risultava che l'indirizzo dell'avvocato era quello dove si era compiuta la notifica, e non quello indicato nella sentenza).

Cass. civ. n. 26279/2009

L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l'impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.

Cass. civ. n. 14309/2009

Nell'ipotesi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza, qualora l'appello sia notificato, ai sensi della seconda parte del comma primo dell'art. 330 c.p.c., presso il difensore costituito in primo grado e la notifica non si perfezioni per intervenuto trasferimento del destinatario dell'atto, l'impugnante ha l'onere di ripetere la notifica nel nuovo domicilio del medesimo difensore, ricercandolo presso l'albo professionale. Qualora il nuovo domicilio non sia accertabile, si configura una situazione del tutto analoga all'irreperibilità, ovvero al caso in cui manchi la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, per cui si applica il criterio, ulteriormente sussidiario, previsto dal terzo comma dell'art. 330 c.p.c. che dispone la notifica alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 137 e ss. c.p.c. L'adempimento delle formalità della notifica, comunque, deve avvenire entro la scadenza del termine perentorio fissato per l'impugnazione, restando a carico dell'appellante il rischio che le nuove modalità di notifica non consentano di rispettare detto termine.

Cass. civ. n. 11315/2009

Qualora la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio per il giudizio, essendo rimasta contumace o essendosi costituita personalmente senza dichiarare la residenza o eleggere domicilio, la notificazione dell'impugnazione va effettuata personalmente, ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., e quindi, in caso di decesso, la notifica agli eredi non può essere effettuata collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim", ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., indipendentemente dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che la morte della parte si sia verificata prima o dopo tale notifica.

Cass. civ. n. 3818/2009

In tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l'ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell'albo professionale, dovendosi eslcudere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l'intero, dei termini di impugnazione. Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem, corredata dall'attestazione dell'omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell'atto di impugnazione possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.

Cass. civ. n. 3020/2009

Qualora la costituzione in giudizio della parte sia avvenuta con il conferimento, in via disgiuntiva, del mandato alle liti ad una pluralità di procuratori, tutti nominativamente indicati in calce all'atto di conferimento, la notificazione dell'impugnazione ex art. 330 c.p.c. può essere effettuata ad uno qualunque dei difensori costituiti ancorché sia persona diversa rispetto all'unico difensore che ha sottoscritto l'atto medesimo.

Cass. civ. n. 29290/2008

È valida la notifica dell'impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia all'unico difensore costituito in rappresentanza da più parti.

Cass. civ. n. 21161/2008

Se una società, costituita in primo grado a mezzo di procuratore, viene fusa per incorporazione nel corso del giudizio di primo grado (nella specie, tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale ) e il suo procuratore non dichiara in udienza l'avvenuta fusione o non la notifica all'altra parte, è valido l'atto di appello proposto nei confronti della società incorporata notificato al procuratore costituito, atteso che, in forza del particolare rapporto di continuità identitaria tra le società partecipanti alla fusione, non può ritenersi che la società che risulta dalla fusione sia soggetto estraneo al rapporto giuridico processuale intestato alla società fusa ed al connesso rapporto di mandato alle liti.

Cass. civ. n. 10817/2008

La notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell'art. 330, commi primo e terzo, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto ; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Cass. civ. n. 3964/2008

La notifica della impugnazione eseguita presso il procuratore che sia stato revocato dal mandato e sostituito deve considerarsi inesistente – e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione – in quanto effettuata presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, giacché, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, non essendovi più la prorogatio che si accompagna alla revoca senza la nomina di un nuovo difensore.

Cass. civ. n. 24150/2007

In tema di successione nel processo, non sussiste vizio in ordine alla instaurazione del contraddittorio allorché, a seguito della morte di una parte intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, l'appello ai sensi dell'art. 330 c.p.c. sia notificato direttamente alla persona che sia affermata erede la quale, costituendosi in giudizio in luogo della prima, al fine di mettere in dubbio l'integrità del contraddittorio, ha l'onere di negare il predetto decesso e la stessa qualità di erede, dando la prova della relativa eccezione.

Cass. civ. n. 16925/2007

L'articolo 330, primo comma, c.p.c., va interpretato nel senso che l'impugnazione, quando non sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata (ovvero se non contenga l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza), può essere notificata alla parte in uno qualsiasi dei luoghi indicati nella citata disposizione, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, a scelta della parte impugnante, dovendosi escludere che la norma prescriva un tassativo ordine di successione dei luoghi suddetti, anziché un concorso alternativo degli stessi. A tal fine, deve aversi riguardo all'effettiva realtà processuale, non ai luoghi ed alle persone risultanti dalla mera, ma inesatta, indicazione contenuta nell'intestazione della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 15234/2007

L'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società estintasi per incorporazione dopo il deposito della sentenza impugnata se, come nella specie, l'istante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della persona giuridica mediante notifica o dichiarazione del procuratore all'udienza, senza che in contrario possa invocarsi la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione, a norma dell'art. 2193 c.c., non operando tale principio in campo processuale.

Cass. civ. n. 11193/2007

La mancata notificazione della sentenza comporta che l'atto di impugnazione deve essere notificato (a meno che la parte non risulti costituita personalmente in giudizio, a norma degli artt. 330 e 170 c.p.c.), presso il procuratore costituito, anche se quest'ultimo, esercitando il proprio ufficio nell'ambito di un giudizio che si svolge al di fuori della circoscrizione del tribunale cui egli risulti assegnato, non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria investita della controversia. In ogni caso, poiché la notificazione dell'impugnazione alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore medesimo ai sensi dell'art. 84 c.p.c., salva la precisazione sul luogo della notificazione stabilita dall'art. 330, destinataria della vocatio in jus è, comunque, la parte personalmente.

Cass. civ. n. 626/2007

Qualora l'atto d'impugnazione debba essere notificato presso il procuratore costituito della parte, a norma dell'art. 330 c.p.c., e tale procuratore abbia eletto domicilio presso un collega, la notificazione è validamente effettuata mediante consegna di copia dell'atto a detto domiciliatario del difensore, mentre resta irrilevante che il medesimo, nella relata, sia erroneamente indicato come codifensore anziché come mero domiciliatario, dato che tale annotazione ha carattere aggiuntivo e non tocca l'abilitazione del domiciliatario stesso a ricevere l'atto per conto del procuratore costituito.

Cass. civ. n. 27453/2006

Nell'applicazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 330 c.p.c., secondo la quale, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c., nel rito del lavoro, ciò che rileva è la data della proposizione dell'impugnazione che si effettua mediante il deposito del ricorso in cancelleria, e non quella della relativa notifica, la quale, pertanto, ancorché sia eseguita oltre l'anno, non può essere fatta alla parte personalmente, ove l'impugnazione sia stata proposta entro il termine annuale predetto, non potendo trovare applicazione la suddetta norma di cui all'art. 330, ultimo comma, c.p.c., che presuppone la proposizione di un'impugnazione tardiva. Qualora il giudice di appello, nel riscontrare tale eventualità, abbia ordinato la rinnovazione in modo rituale della notificazione dell'atto di appello e quest'ultimo sia stato nuovamente notificato nei confronti dell'appellato personalmente, viene a verificarsi un'ipotesi di nullità che è suscettibile di sanatoria, per raggiungimento dello scopo da parte dell'atto, qualora la parte appellata si costituisca regolarmente anche al solo fine di eccepire detta invalidità, e ciò alla stregua del principio in base al quale la nullità della notificazione degli atti di impugnazione in generale è sanata ex tunc mediante la costituzione della parte alla quale la notifica era destinata, sia pure dopo la scadenza del termine per impugnare. (Nella specie, sulla scorta del principio enunciato, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale, malgrado l'irrituale rinnovazione della notificazione dell'atto di appello nei confronti nella parte appellata a cui aveva fatto, però, seguito la costituzione di quest'ultima che aveva eccepito la nullità della notificazione, non era stata rilevata la sua intervenuta sanatoria per il raggiungimento dello scopo, così pervenendosi alla errata declaratoria di estinzione del processo ai sensi del terzo comma dell'art. 307 c.p.c.).

Cass. civ. n. 27139/2006

La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, c.p.c., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello — che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice — e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non anche la inammissibilità dell'impugnazione che sia tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente soltanto alla sua notificazione. Ne consegue che, ove il vizio venga rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica, del processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo l'atto d'impugnazione ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato con conseguente superfluità di una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c.

Cass. civ. n. 26844/2006

Quando il difensore della parte abbia validamente indicato nell'atto introduttivo il proprio studio semplicemente come tale o espressamente come suo domicilio e tale indicazione sia rimasta ferma nello svolgimento del processo ovvero sia stata mutata con un atto successivo prima della decisione, l'esercizio del diritto di impugnazione della controparte, ove sia stata tentata la notificazione nel luogo indicato originariamente o successivamente come studio e l'Ufficiale Giudiziario abbia constatato che lo studio risulti trasferito, può avvenire personalmente al difensore ai sensi dell'art. 138 o dell'art. 139 nel luogo di residenza, dimora o domicilio del difensore, in caso di impossibilità, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., oppure a mezzo posta. In tal caso, fatta eccezione per l'ipotesi di notificazione ai sensi dell'art. 138 c.p.c., la parte impugnante, qualora la parte destinataria dell'impugnazione non si sia costituita, deve far constare al giudice, a pena di inammissibilità della impugnazione, l'inutile tentativo di notificazione presso il luogo già indicato come studio, producendo la relata del pregresso tentativo ed in mancanza di tale produzione – che nel giudizio di cassazione deve avvenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. – non è possibile un ordine di rinnovo della notificazione, giacché non sussiste una fattispecie di nullità, ma di mancata dimostrazione dell'ammissibilità dell'impugnazione. Ove la parte che deve notificare l'impugnazione – in ipotesi, perché abbia già conoscenza del nuovo studio del difensore – ritenga di procedere, invece, direttamente alla notificazione e non vi proceda ai sensi dell'art. 138, bensì in uno degli altri modi indicati, se del caso nel luogo indicato all'Ufficiale Giudiziario come nuovo studio, è tenuta, qualora il destinatario dell'impugnazione non si costituisca, a documentare (per il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.) l'avvenuto trasferimento dello studio del procuratore, se del caso mediante idonea certificazione del consiglio dell'ordine presso cui il medesimo sia iscritto. In difetto, l'impugnazione è inammissibile e non ne può essere ordinata parimenti il rinnovo.

Cass. civ. n. 16952/2006

Quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi del giudizio, l'elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita. Pertanto, la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330, comma terzo, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte.

Cass. civ. n. 13745/2006

La notificazione dell'atto di appello presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte, è inesistente, atteso che, ai fini della determinazione del destinatario e del luogo di notifica dell'impugnazione, ex art. 330 c.p.c., considerate anche le esigenze di certezza necessarie per il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., deve ritenersi vincolante la qualificazione data dal giudice alla posizione processuale della parte, quale strumento di tutela dell'appellante nell'esercizio del suo diritto al gravame.

Cass. civ. n. 10706/2006

Quando si verifica, nel periodo compreso tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame, la morte o la perdita della capacità di agire della persona fisica, non vi è ultrattività del mandato rilasciato al difensore, comprendente il potere di impugnazione, atteso che – in assenza di specifica regolamentazione del mandato ad litem – deve trovare applicazione con riguardo ad esso il principio generale di cui all'art. 1722 c.c., secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato. Né rilevano a tal fine le due deroghe a tale principio generale, contenute nell'art. 300 c.p.c., relative alla facoltà del procuratore di continuare a rappresentare in giudizio la parte che sia defunta dopo la costituzione in giudizio e alla cristallizzazione del giudizio tra le parti originarie in caso di morte di una di queste verificatasi dopo la chiusura della discussione davanti al Collegio, che restano confinate al rigoroso ambito della rispettiva fase processuale in cui l'evento si è verificato e non possono espandersi nella successiva fase di quiescenza e di riattivazione del rapporto processuale.

Cass. civ. n. 8930/2006

Non è inammissibile l'impugnazione (nella specie, citazione in appello) proposta nei confronti di minore d'età divenuto maggiorenne nel corso del precedente giudizio, benché l'evento non sia stato dichiarato né notificato, qualora il gravame sia stato notificato non a quest'ultimo personalmente, bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la potestà, laddove la nullità scaturente da tale vizio di notifica risulti sanata mediante costituzione in giudizio dell'interessato – ancorché avvenuta oltre il termine annuale ex art. 327 c.p.c. per la proposizione dell'appello nei suoi confronti. Difatti, l'esigenza che al medesimo risulti garantita la conoscibilità della possibile instaurazione di un giudizio civile a suo carico risulta, in tal caso, a fortiori soddisfatta dall'avvenuta, effettiva conoscenza della vicenda processuale che lo riguarda, attestata dalla stessa costituzione in giudizio.

Cass. civ. n. 2807/2006

Nel caso in cui il decesso della parte, verificatosi nel corso del giudizio, non sia stato dichiarato in udienza dal procuratore costituito, ma sia stato portato a conoscenza della controparte esclusivamente con l'atto di notifica della sentenza, non accompagnato dalla puntuale indicazione degli eredi, la controparte che intenda impugnare la sentenza può avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 330 c.p.c., di notificare l'atto di impugnazione impersonalmente e collettivamente agli eredi. Qualora non intenda avvalersi di detta facoltà, essa è tenuta ad individuare, tra i chiamati all'eredità, coloro che hanno effettivamente assunto la qualità di eredi della parte deceduta, e, pur non dovendo fornire la prova che tali soggetti non vi abbiano rinunciato, ha l'onere di dedurre quanto meno la sussistenza effettiva delle condizioni da cui possa desumersi che essi abbiano accettato espressamente o tacitamente l'eredità. La mera delazione ereditaria, conseguente all'apertura della successione, non è infatti sufficiente ai fini della trasmissione della legittimazione ad causam la quale presuppone l'accettazione dell'eredità, per effetto della quale il chiamato assume la veste effettiva di erede della parte.

Cass. civ. n. 15783/2005

La perdita della capacità di stare in giudizio, anche quando non sia dichiarata in giudizio dal procuratore costituito, ovvero si verifichi dopo che la causa sia trattenuta in decisione, fa venir meno la legittimazione della parte originaria per il successivo grado di giudizio; ne consegue che legittimata attivamente e passivamente alla notifica della sentenza e alla proposizione del gravame è soltanto la persona in capo alla quale, per effetto dell'evento interruttivo, si è trasferita la capacità di stare in giudizio.

Cass. civ. n. 48/2005

La emanazione di una sentenza non definitiva, che ai sensi dell'art. 279, 2 comma, n. 4 c.p.c. ha deciso questioni preliminari di merito, non chiude il giudizio; ne consegue che, se nella prosecuzione della causa muta il procuratore, a seguito della cancellazione dall'albo del precedente difensore, è al nuovo procuratore (costituito al momento della notifica), e non alla parte personalmente, che, ai sensi dell'art. 330, primo comma c.p.c., va notificato il ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva.

Cass. civ. n. 15274/2004

Quando sia mancata la notificazione della sentenza, l'atto di impugnazione deve essere notificato a norma degli artt. 330 e 170 c.p.c., presso il procuratore costituito, ancorché la parte – pur costituita a mezzo di procuratore domiciliatario – abbia eletto anche altrove domicilio personale. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione notificato a un domicilio del procuratore costituito erroneamente indicato nella sentenza impugnata, non potendosi applicare la rimessione in termini disciplinata dall'art. 184 bis c.p.c., che può essere disposta dal giudice istruttore solo nella fase istruttoria del procedimento, e per la proposizione delle impugnazioni.

Cass. civ. n. 12782/2004

Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il principio per cui la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, sicché il termine per l'impugnazione deve ritenersi rispettato se tale consegna avvenga tempestivamente (sent. Corte cost. n. 28 del 2004), postula che la parte provi – mediante idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario – l'eventuale consegna in data anteriore a quella di effettuazione della notifica, dovendosi altrimenti presumere la coincidenza fra le due date.

Cass. civ. n. 7891/2004

La notificazione dell'atto di appello effettuata, anziché al procuratore costituito a norma dell'art. 330 c.p.c., al domiciliatario di quest'ultimo, non è inesistente ma nulla e, conseguentemente, passibile di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione in giudizio dell'appellato, anche se avvenuta al solo scopo di eccepire il vizio de quo, avendo la notificazione raggiunto, comunque, il suo scopo, ed essendo, altresì, astrattamente idonea a raggiungerlo, pur essere diretta a persona avente pur sempre un collegamento con il legittimo destinatario dell'atto.

Cass. civ. n. 19437/2003

Alla parte rimasta contumace nel giudizio a quo, la notificazione dell'impugnazione, salvo che non debba avvenire nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto all'atto della notificazione della sentenza ai sensi del primo comma dell'art. 330 c.p.c. – ove il contumace abbia provveduto in tal senso —, va effettuata personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c. (art. 330 cit., ultimo comma), dovendo considerarsi inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione che, nella ricorrenza degli indicati presupposti, venga eseguita presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva ritenuto valida la notificazione dell'atto di impugnazione – a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio – effettuata addirittura presso la cancelleria della corte stessa).

Cass. civ. n. 19333/2003

Nell'ipotesi in cui la notificazione dell'impugnazione presso il domiciliatario, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., non sia andata a buon fine per il mancato reperimento di quest'ultimo nel luogo indicato nell'elezione di domicilio, la successiva notificazione eseguita, secondo le diverse modalità indicate nello stesso articolo, dopo la scadenza del termine di un anno dal deposito della sentenza deve ritenersi inesistente, posto che i termini per l'impugnazione, qualificati come perentori dell'art. 326 c.p.c., inquadrandosi nell'istituto generale della decadenza, decorrono per il solo fatto del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali previsti dalla legge, e non restano sospesi o interrotti, perciò, per la necessità di reperire il nuovo recapito del destinatario della notifica dell'atto di impugnazione, mentre la questione della conoscenza o della conoscibilità del diverso recapito del domiciliatario spiega rilevanza solo in ordine all'individuazione delle modalità con le quali la notificazione deve essere rinnovata, ma non tocca la necessità che tale rinnovazione avvenga entro la scadenza del termine perentorio fissato per l'impugnazione, restando a carico dell'istante il rischio che le nuove modalità notificatorie non consentano di rispettare detto termine. Né alcuna influenza possono esplicare, in tale ipotesi, i principi dettati dalla Corte costituzionale riguardo alla non imputabilità al notificante delle circostanze impeditive verificatesi successivamente alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (v. sentenza cost. n. 477 del 2002), poiché essi attengono ai diversi casi in cui l'inosservanza del termine sia imputabile al ritardo nel compimento di un'attività riferibile a soggetto diverso dal notificante (ufficiale giudiziario, agente postale) e non ad erronee indicazioni contenute nell'atto consegnato dall'istante per la notificazione.

Cass. civ. n. 9646/2003

Secondo la regola generale di cui all'art. 330 c.p.c., per il quale l'atto di appello deve essere notificato presso il procuratore costituito in primo grado, ove l'Avvocatura dello Stato sia costituita ritualmente per l'Ente Ferrovie dello Stato nel giudizio di primo grado, l'atto di appello deve essere notificato presso la stessa Avvocatura, restando irrilevante che questa non abbia lo ius postulandi per il grado di appello; infatti la privatizzazione dell'Ente Ferrovie dello Stato (verificatasi in virtù della delibera del CIPE del 12 agosto 1992 a norma dell'art. 18 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del D.L. 5 dicembre 1991, n. 386 convertito in legge 29 gennaio 1992, n. 35) non configura un caso di morte o impedimento del procuratore ex art. 301 c.p.c., in quanto l'Avvocatura dello Stato continua a sussistere e ad operare, e perde solo lo ius postulandi dell'ente privatizzato per il grado successivo.

Cass. civ. n. 7117/2003

La notificazione dell'impugnazione, anziché presso il domicilio eletto (nella specie, presso lo studio del professionista che aveva difeso la parte nel giudizio dinanzi alla commissione tributaria regionale), presso il domicilio di un familiare, parte del medesimo giudizio (nella specie, presso il domicilio della sorella, coerede, anch'essa ricorrente avverso il medesimo atto impositivo dell'ufficio conseguente all'apertura della successione), determina, non già l'inesistenza, ma – attesa la sussistenza di un qualche riferimento con il destinatario medesimo – la mera nullità della notificazione, come tale sanabile attraverso la rinnovazione in forma regolare.

Cass. civ. n. 11076/2002

Il principio, desumibile dall'ultimo comma dell'art. 330 c.p.c., della temporaneità della qualità di domiciliatario della parte, che, ai fini della notificazione dell'impugnazione, permane nel procuratore alle liti solo per il periodo di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è valido soltanto in relazione allo stato di quiescenza del rapporto processuale, perdurante fino alla riattivazione dello stesso davanti al giudice dell'impugnazione. Esso, invece, non è più operante – nel senso che detta qualità di domiciliatario diventa definitiva, sicché su di essa non ha più alcuna influenza il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza – allorché il rapporto processuale sia stato riattivato mediante la notifica dell'atto di impugnazione. La suddetta definititvità si verifica sia per la parte alla quale è stato notificato l'atto di impugnazione (ciò che ha rilevanza per quegli atti che possono eventualmente essere compiuti e notificati dopo la notificazione dell'atto di impugnazione e prima della costituzione della parte alla quale tale atto è stato notificato), sia per gli altri soggetti che, già parti nel precedente grado di giudizio, devono esserlo anche in quello di impugnazione, trattandosi di causa inscindibile o di cause fra loro dipendenti. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto valida la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile fatta al litisconsorte pretermesso presso il procuratore costituito in primo grado, ancorché fosse decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata).

Cass. civ. n. 9969/2001

Non sussiste la nullità della notificazione dell'atto di appello ad una Amministrazione dello Stato, parte contumace nel giudizio di primo grado, effettuata direttamente all'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato, allorché l'Amministrazione stessa si sia regolarmente costituita in appello avvalendosi della facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario.

Cass. civ. n. 6659/2001

Nei giudizi di impugnazione con pluralità di parti, la nullità della notifica del ricorso per cassazione contro pubbliche amministrazioni, rappresentate in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, perché eseguita, anziché presso l'Avvocatura Generale in Roma, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, non determina la necessità della rinnovazione della notifica ai fini dell'integrazione del contraddittorio allorché si versi in tema di cause scindibili e tra loro indipendenti.

Cass. civ. n. 3349/2001

Qualora la capacità del genitore di stare in giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo dopo la conclusione del processo in primo grado — con la conseguenza che il relativo evento non è più suscettibile di dichiarazione o notificazione su iniziativa del procuratore costituito nel suddetto grado del processo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 300 c.p.c. —, deve escludersi la validità della notificazione dell'atto di appello al genitore medesimo, anziché al figlio divenuto maggiorenne, ove l'appellante avrebbe potuto accertare senza difficoltà l'avvenuto raggiungimento della maggiore età rilevandolo dalla data di nascita menzionata nella sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 66/2001

Nel caso in cui la parte costituita in primo grado con difensore munito di procura per tutti i gradi del giudizio non sia però costituita nel successivo grado di appello, non può ritenersi consentita la notificazione alla stessa del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza d'appello, presso il suo difensore e domiciliatario in primo grado, giacché la mancata costituzione della parte nel secondo grado attesta di per sé la sopravvenuta inoperatività della procura originariamente rilasciata e comporta la correlativa inoperatività della contestuale elezione di domicilio che a quella procura è strettamente e funzionalmente collegata.

Cass. civ. n. 15082/2000

La notificazione del ricorso per cassazione fatta al professionista che, avendo rappresentato la parte in primo grado, ha cessato di rappresentarla, ma ha tuttavia continuato a difenderla anche in appello, è viziata da nullità sanabile, poiché c'è un collegamento tra professionista, parte e affare che giustifica la valutazione per cui, in casi di questo tipo, la parte è normalmente messa a conoscenza dell'impugnazione rivolta contro di lei. (Nel caso di specie la S.C. non ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso, avendo la notificazione del controricorso determinato la sanatoria della nullità).

Cass. civ. n. 15023/2000

L'art. 330, comma terzo c.p.c., a norma del quale decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se ammessa, si notifica personalmente, secondo gli artt. 137 ss. c.p.c., riguarda anche il caso in cui si tratta di notificare un'impugnazione a integrazione del contraddittorio. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, anziché alla parte personalmente, è viziata da nullità sanabile, cosicché il giudice, dopo averla dichiarata, può ordinare di rinnovare la notificazione in modo valido se l'ordine non trovi ostacolo nel fatto d'essere già stato dato una volta. Tale situazione non si differenzia da quella dell'impugnazione contro gli eredi e notificata oltre l'anno al difensore che aveva rappresentato, non gli eredi, ma la parte deceduta.

Cass. civ. n. 13342/2000

L'art. 330 c.p.c. (prevedente che l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio) si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione e non ostando a tale applicazione la circostanza che il rimedio ex art. 391 bis c.p.c. non impedisca il passaggio in giudicato della sentenza di merito, in quanto la disposizione di cui all'art. 330, comma primo cit. regola anche le ipotesi di revocazione cosiddetta straordinaria (proponibile cioè anche dopo la formazione del giudicato), mentre la disposizione di cui al terzo comma dello stesso articolo (secondo cui, trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione deve essere notificata alla parte personalmente) trova la sua ratio non nel decorso del termine annuale per l'impugnazione e, quindi, nel (verosimile) passaggio in giudicato della sentenza, bensì nella presunzione che, alla scadenza dell'anno, sia cessato il rapporto tra la parte e il difensore.

Cass. civ. n. 10136/2000

La notificazione dell'appello in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (nella specie, domicilio personale, anziché domicilio eletto, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.L.vo 546/92), determina non l'inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, ed impone al giudice, in difetto di costituzione in giudizio di detto destinatario, di ordinarne la rinnovazione, ex artt. 291 e 350 c.p.c., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario, per effetto del rinvio di cui all'art. 1 secondo comma del citato D.L.vo 546/92.

Cass. civ. n. 8046/2000

La notificazione dell'atto di impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi è consentita a norma dell'art. 330, comma secondo c.p.c. soltanto nel caso in cui la morte della parte sia avvenuta dopo la notificazione della sentenza e non anche quando la controparte abbia avuto conoscenza del decesso prima di tale notificazione; è insuscettibile di sanatoria la notifica eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.

Cass. civ. n. 6342/2000

La notifica di una sentenza richiesta dalla parte personalmente non costituisce circostanza idonea a far presumere alla controparte che è cessato il rapporto professionale con il difensore costituito e pertanto, se il notificante non dichiara contestualmente all'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 330 comma primo, seconda parte, c.p.c., la sua residenza od ometta di eleggere il suo domicilio, è valida la notifica dell'impugnazione della controparte avverso detta sentenza, effettuata presso il predetto difensore.

Cass. civ. n. 4804/2000

La sanatoria della nullità della notificazione dell'impugnazione se può essere effettuata — con effetto ex tunc — a seguito della rinnovazione della notificazione disposta dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., negli stessi termini e agli stessi effetti può essere operata, prima della costituzione in giudizio, dalla stessa parte che ha rilevato tale nullità. Ciò anche in applicazione del principio della economia dei giudizi.

Cass. civ. n. 14476/1999

In tema di notificazione dell'atto di appello, qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l'autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente; art. 82 R.D. n. 37 del 1934), la notifica stessa può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d'appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l'elezione di domicilio ex lege di cui al citato art. 82 R.D. 37/1934 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata.

Cass. civ. n. 11050/1999

L'atto di appello notificato, in violazione dell'art. 330, primo comma, c.p.c., alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado è affetto da nullità; se il giudice d'appello non prevede a rilevare il vizio a norma dell'art. 291 c.p.c. fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità e la Corte di cassazione, nel dichiararla, deve pronunciare l'annullamento con rinvio ad altro giudice di pari grado perché sia ripristinata la regolarità del contraddittorio.

Cass. civ. n. 2845/1999

L'impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi come nel caso di sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e di successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale. In questi casi l'atto di impugnazione, documentalmente unico ma sostanzialmente comprensivo di due distinte impugnazioni, necessita di due notifiche limitatamente all'ipotesi in cui la parte intimata abbia assunto una differente posizione processuale nell'uno e nell'altro giudizio.

Cass. civ. n. 1944/1999

La notifica al codifensore costituito, già difensore in primo grado della parte ma privo della qualità di domiciliatario della medesima per il giudizio di cassazione, deve ritenersi nulla e non inesistente, poiché il professionista presso cui l'atto risulta effettuato è pur sempre un difensore costituito del destinatario, con la conseguenza che tale nullità è senz'altro sanata ove quest'ultimo si costituisca in giudizio.

Cass. civ. n. 8462/1998

Quando sia mancata la notificazione della sentenza, l'atto di impugnazione deve essere notificato a norma degli artt. 330 e 170 c.p.c., presso il procuratore costituito, ancorché la parte — pur costituita a mezzo di procuratore domiciliatario — abbia eletto anche altrove domicilio personale; ed infatti una tale ultima eventualità — così come pure quella in cui la parte abbia reso dichiarazione di residenza altrove — assumono possibile rilevanza ai fini della notificazione dell'atto di impugnazione solo nel caso in cui la parte si sia costituita personalmente in giudizio. Tale suddetta modalità di notifica si impone, fra l'altro, anche allorché il procuratore costituito, esercitando il proprio ufficio nell'ambito di un giudizio che abbia a svolgersi al di fuori della circoscrizione del tribunale cui egli risulti assegnato, non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'Autorità giudiziaria investita della controversia. Ne consegue — soltanto — che in tale ultima evenienza, l'atto di impugnazione andrà notificato presso la Cancelleria di detto ultimo giudice.

Cass. civ. n. 7283/1998

A norma dell'art. 330, comma 1, c.p.c., l'impugnazione, sia nel caso in cui non sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza sia nell'ipotesi che nell'atto di notificazione di questa ultima manchi l'indicazione della residenza e l'elezione del domicilio, deve essere notificata o presso il procuratore nel giudizio a quo o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto espressamente, ma non può essere notificata anche nella residenza o nel domicilio della persona rappresentata; l'inosservanza di tale disposizione comporta, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello, che deve ordinarne la rinnovazione a norma dell'art. 291 dello stesso codice, e non sanato dalla costituzione dell'appellato, comporta, a sua volta, la inammissibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente non all'impugnazione in senso sostanziale ma soltanto alla sua notificazione; con la conseguenza che, qualora tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica e dell'intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto d'impugnazione ed essendo quindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c., con gli adattamenti derivanti dal rito di cui alla legge n. 533 del 1973, ove trattisi di controversia di lavoro.

Cass. civ. n. 5743/1998

Nell'ipotesi in cui al difensore che, esercitando fuori distretto, abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità adita e competente a norma dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934, sia stato notificato l'atto d'appello a mani proprie, ancorché in luogo diverso dal domicilio eletto a norma del citato art. 82, la notifica deve ritenersi valida, atteso che l'art. 330 c.p.c., nel prevedere, per il caso di mancata elezione di domicilio della parte all'atto della notificazione della sentenza, che l'impugnazione sia notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo della notifica, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli per il giudizio a quo, e che pertanto la notificazione risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 c.p.c. (secondo il quale l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia dell'atto nella mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto), disposizione da ritenersi applicabile non solo alle parti ma anche ai loro difensori.

Cass. civ. n. 5559/1998

La notificazione della sentenza al procuratore costituito, qualora nella relata redatta sulla copia dell'atto consegnato al destinatario manchi l'indicazione della data e questa non sia altrimenti ricavabile dal contenuto dell'atto stesso, è affetta da nullità e come tale inidonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., con la conseguenza che per stabilire se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente occorre avere riguardo al termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza previsto dal successivo articolo 327.

Cass. civ. n. 3780/1998

La parte che propone l'impugnazione non può prescindere dal mutamento dello stato della controparte intervenuto anteriormente alla proposizione dell'impugnazione medesima, salvo che provi di averlo ignorato senza sua colpa. Pertanto, nel caso in cui dall'istanza di notifica della sentenza risulti che la società originariamente parte in causa si è fusa o trasformata in altra società dando così luogo ad un ente diverso, è inammissibile l'impugnazione proposta e notificata nei confronti dell'originaria controparte societaria, e cioè nei confronti di un soggetto non più esistente, anziché di quello ad esso succeduto ed agevolmente individuabile dall'esame dell'istanza che precede la notifica, restando priva di effetto sanante — in considerazione dell'inesistenza della vocatio in ius — l'avvenuta costituzione della nuova società.

Cass. civ. n. 9859/1997

La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l'impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate, con la conseguenza che qualora il giudice abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame, la Corte di cassazione, investita della questione, deve cassare la decisione impugnata, con rinvio allo stesso giudice, perché decida nel merito il giudizio d'impugnazione, qualora in tale giudizio tutte le parti si fossero costituite, a prescindere dal momento in cui la costituzione sia avvenuta, o perché assegni all'appellante un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione dell'atto d'impugnazione.

Cass. civ. n. 9811/1997

L'elezione di domicilio che il procuratore deve fare all'atto della costituzione in giudizio, se questo si svolge fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato (art. 82, primo comma, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37) non gli dà diritto di ricevere le notifiche soltanto in tal luogo. Pertanto se la sentenza impugnata è notificata presso il suo studio professionale — nella specie ai sensi del secondo comma dell'art. 479 c.p.c. — da tale data decorre il termine breve per impugnare (art. 325 c.p.c.).

Cass. civ. n. 9539/1996

La notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario della controparte costituitasi in primo grado, ma rimasta contumace in appello, è affetta da giuridica inesistenza, e non già da mera nullità, atteso che l'elezione di domicilio presso il procuratore ha effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura medesima è stata conferita.

Cass. civ. n. 10683/1994

Un atto di impugnazione diretto, come risulta dalla sua epigrafe, nei confronti di una società e, in proprio, del soggetto che sia il legale rappresentante della medesima società è validamente notificato con effetto per entrambi qualora la notificazione sia effettuata, con consegna di un'unica copia, nei confronti della sola società in persona di tale suo rappresentante.

Cass. civ. n. 7953/1994

La previsione della notificazione collettiva ed impersonale dell'impugnazione agli eredi del defunto ha carattere eccezionale ed è, pertanto, limitata alle sole ipotesi la cui previsione è espressamente contemplata (artt. 303, comma 2, 286, comma 1, 328, comma 2, c.p.c.); ai sensi di tale ultima disposizione, tale forma della notificazione è consentita soltanto se la morte del «dante causa» si sia verificata dopo la notificazione della sentenza, e non anche nel caso di decesso della parte prima della pubblicazione della sentenza che si intende impugnare, senza che rilevi in contrario, in tale ultimo caso, la circostanza che la riassunzione della causa dopo l'evento interruttivo sia avvenuta mediante notificazione collettiva ed impersonale del relativo atto, in quanto, una volta avvenuta in tal guisa la riassunzione del procedimento, questo prosegue non nei confronti degli eredi considerati come gruppo, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi.

Cass. civ. n. 5785/1994

La notificazione dell'impugnazione effettuata al procuratore della parte e non «presso il procuratore» comporta una nullità — non dell'impugnazione, ma della sola notificazione — sanabile ex tunc per effetto della costituzione dell'intimato, ancorché avvenuta al solo scopo di eccepire tale vizio.

Cass. civ. n. 13634/1992

L'onere della notificazione dell'atto di gravame personalmente agli eredi della parte contumace in primo grado e successivamente deceduta (art. 330 ultimo comma c.p.c.) resta insensibile alla eventuale difficoltà dell'appellante di identificare detti eredi ed il relativo recapito, trattandosi di circostanze riverberantesi in pregiudizio dell'istante, e comunque non idonea ad introdurre deroghe al principio del contraddittorio, né può trovare equipollente nella citazione in secondo grado dell'acquirente a titolo particolare del diritto controverso, non ostando la successione a titolo particolare al subingresso degli eredi nel processo, quali parti anche in senso sostanziale (fino a che non si formi l'accordo estromissorio contemplato dal terzo comma dell'art. 111 c.p.c.).

Cass. civ. n. 11402/1992

L'art. 330 c.p.c., nel prevedere che l'impugnazione, nel caso in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in sede di notificazione della sentenza, deve essere notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo della notifica ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio a quo; ne consegue l'inesistenza della notificazione eseguita ad un legale ed in luogo che non hanno alcun riferimento con il procuratore domiciliatario della parte, senza che possa assumere rilievo l'esistenza di mera pregressa collaborazione tra il legale che ha ricevuto l'atto ed il procuratore al quale l'atto avrebbe dovuto essere diretto perché tale generica evenienza (nella specie desunta, nella fase di merito, dalla richiesta di notifica della sentenza impugnata e da erronee indicazioni della intestazione di questa sentenza) può solo legittimare il primo a ricevere l'atto quale collega, e nello studio, del secondo, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., e non quale destinatario di tale atto, ai sensi del citato art. 330 c.p.c.

Cass. civ. n. 1686/1991

Qualora la parte si sia costituita nel giudizio a quo a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza ed uno solo di essi sia stato designato come domiciliatario, la notifica della impugnazione è valida ancorché eseguita presso il procuratore non domiciliatario.

Cass. civ. n. 7911/1990

Per la notificazione del ricorso per cassazione ad una società di persone è sufficiente la consegna di una sola copia al procuratore costituito ancorché siano più i soci della stessa, atteso che alla società di persone deve riconoscersi un'autonoma capacità processuale, mentre ciascun socio ha per intero, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, il potere di rappresentanza sia sostanziale che processuale della società.

Cass. civ. n. 4344/1985

L'inosservanza dell'art. 330 c.p.c. sulla notificazione dell'impugnazione, derivante dal fatto che essa venga effettuata, anziché al procuratore costituito presso il domicilio all'uopo eletto nella circoscrizione del giudice a quo, alla parte personalmente in detto domicilio eletto, ovvero al procuratore costituito in un domicilio diverso, integra una nullità della notificazione medesima sanabile per effetto della costituzione del destinatario dell'atto.

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F. A. chiede
martedì 09/07/2024
“Buongiorno, durante il giudizio di primo grado la parte contumace è deceduta ed è stata effettuata notifica entro anno dalla morte agli eredi impersonalmente che sono rimasti contumaci tutti. Contro la sentenza di primo grado deve essere proposto appello ma gli eredi del contumace defunto nel frattempo hanno rinunciato alla eredità e nessuno ha ancora accettato.Come procedere alla notifica della citazione in appello ?”
Consulenza legale i 15/07/2024
Norma di riferimento per rispondere a quanto richiesto non può che essere l’art. 330 c.p.c., rubricato “Luogo di notificazione dell’impugnazione”, il quale distingue sostanzialmente a seconda che la parte a cui notificare l’atto di impugnazione abbia effettuato o meno la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio ed a seconda che la stessa sia deceduta prima o dopo la notificazione della sentenza.

Se, come accaduto nel caso di specie, non vi è stata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio (ipotesi a cui va assimilata la contumacia della medesima parte) ed il decesso è avvenuto prima della notificazione della sentenza (tant’è che la stessa risulta essere stata notificata agli eredi di essa collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto), non può che trovare applicazione il terzo comma dell’art. 330 c.p.c., il quale impone la notifica dell’impugnazione agli eredi nominatim della parte deceduta, secondo le forme e le modalità dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c.
In tal senso si è espressa abbastanza esplicitamente la Corte di Cassazione, Sez. III civile, con sentenza n. 11315 del 15.05.2009, così massimata:
“Qualora la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio per il giudizio, essendo rimasta contumace o essendosi costituita personalmente senza dichiarare la residenza o eleggere domicilio, la notificazione dell'impugnazione va effettuata personalmente, ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., e quindi, in caso di decesso, la notifica agli eredi non può essere effettuata collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim", ai sensi degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ., indipendentemente dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che la morte della parte si sia verificata prima o dopo tale notifica.”

Il problema che a questo punto ci si pone è quello della intervenuta rinunzia all’eredità da parte dei primi chiamati del de cuius, problema che in realtà non può essere affrontato dalla parte che deve effettuare la notifica, dovendosi questa limitare ad individuare coloro che, sulla base di una semplice ricerca anagrafica, si trovano nella condizione di primi chiamati ex lege.
Del resto, come non si è tenuti a sapere se il de cuius ha disposto per testamento dei suoi beni (nel qual caso destinatari della notifica dovrebbero essere i soggetti nominati eredi testamentari), allo stesso modo non sussiste alcun onere, per chi deve provvedere alla notifica di un atto giudiziario, di accertarsi se vi sia stata o meno rinunzia all’eredità da parte di coloro a cui indirizzare la notifica dell’atto di appello.

Ciò comporta che, effettuata la notifica dell’atto di appello nei confronti dei primi chiamati ex lege, questi non avranno altra scelta che quella di costituirsi in giudizio onde eccepire la propria carenza di legittimazione per aver previamente rinunziato all’eredità.
A questo punto il giudice non potrà far altro che disporre la loro estromissione dal giudizio ed ordinare la rinotifica nei confronti dei chiamati in subordine.
Deve precisarsi che costituisce orientamento pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, sia nel caso di chiamato all’eredità rinunziante che nel caso di chiamato all’eredità che non sia nel possesso dei beni ereditari, la semplice costituzione in giudizio, intesa al solo fine di far valere il proprio difetto di legittimazione, non può configurarsi come atto di accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di atto pienamente compatibile con la volontà di rinunziare o di non voler accettare.
In tal senso può richiamarsi Cass. civ. Sez. III n. 10197 del 03.08.2000, così massimata:
“Il chiamato dell'eredità che non sia nel possesso dei beni ereditari non può stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità (ipotesi prevista dall'art. 486 c.c. soltanto per il chiamato in possesso dei beni ereditari) e pertanto nei suoi confronti non è possibile nè proseguire il giudizio instaurato nei confronti del "de cuius", nè agire "ex novo"; se, tuttavia, si sia agito contro il chiamato non possessore e costui si sia costituito eccependo la propria carenza di legittimazione, il giudice deve disporne l'estromissione dal giudizio, senza che, peraltro, la semplice costituzione intesa al solo fine di far valere il proprio difetto di legittimazione possa configurarsi come accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atto pienamente compatibile con la volontà di non accettare l'eredità”.

Qualora, invece, la rinunzia all’eredità da parte dei primi chiamati dovesse già risultare certificata agli atti del precedente grado di giudizio (anche, ad esempio, nella relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 292 c.p.c.), in quel caso il disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 330 c.p.c. andrebbe rispettato notificando l’atto di appello ai chiamati in subordine, individuabili sempre attraverso una ricerca anagrafica, e più precisamente richiedendo presso il Comune di residenza del de cuius il certificato di stato di famiglia originario, detto anche certificato storico di famiglia.