Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12478 del 21 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La sanzione della nullitą della notificazione dell'atto di impugnazione eseguita presso l'avvocato domiciliatario il quale, successivamente alla data di deliberazione della sentenza di primo grado, sia stato cancellato dall'albo per effetto dell'irrogazione di sanzione disciplinare non opera allorché lo stesso difensore abbia tenuto, nonostante tale evento ed in violazione dei principi di buona fede, lealtą e correttezza, un comportamento obiettivamente decettivo, idoneo a creare una situazione di apparenza di persistente titolaritą dello "ius postulandi", continuando a curare all'esterno in qualitą di avvocato la pratica del proprio assistito per ottenere l'esecuzione della sentenza, in maniera da giustificare l'affidamento incolpevole della controparte circa la sua perdurante legittimazione, dovendosi comunque evitare ogni impiego abusivo o deviato degli strumenti processuali. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha evidenziato, con riguardo alla fattispecie concreta, la verosimile consapevolezza della parte "rappresentata" circa l'abuso posto in essere dal suo, ormai ex, avvocato).

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