Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18375 del 6 agosto 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilitą per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio. Pertanto la circostanza che il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi di giudizio, rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente, quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimitą abbia formulato domande nei confronti di tale parte contumace.

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