Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10312 del 21 giugno 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione dell'atto di appello presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, è inesistente, poiché in virtù delle esigenze di certezza necessarie per il verificare l'avvenuto rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., deve ritenersi vincolante la qualificazione data dal giudice alla posizione processuale della parte, quale strumento di tutela dell'appellante nell'esercizio del suo diritto al gravame.

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