Cassazione civile Sez. II sentenza n. 28676 del 23 dicembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce del principio del giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), della disciplina di riferimento applicabile, impedisce di ritenere la nullitā dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. (cui rinvia l'art. 342 c.p.c.) in ordine ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardivitā (artt. 166 e 167 c.p.c.), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione č in grado, per le cognizioni tecnico-giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 c.p.c..

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