Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4344 del 26 luglio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inosservanza dell'art. 330 c.p.c. sulla notificazione dell'impugnazione, derivante dal fatto che essa venga effettuata, anziché al procuratore costituito presso il domicilio all'uopo eletto nella circoscrizione del giudice a quo, alla parte personalmente in detto domicilio eletto, ovvero al procuratore costituito in un domicilio diverso, integra una nullitą della notificazione medesima sanabile per effetto della costituzione del destinatario dell'atto.

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