Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16754 del 4 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

I requisiti dell'impugnazione devono sussistere al momento della sua notificazione, segnando essa il raggiungimento dello scopo cui l'atto č destinato; č, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione, ritualmente sottoscritto da avvocato munito di procura speciale, qualora sopravvenga la morte della parte prima dell'esecuzione della notificazione, determinando tale evento, al pari della morte del difensore, l'estinzione della procura.

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