Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13745 del 14 giugno 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione dell'atto di appello presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte, č inesistente, atteso che, ai fini della determinazione del destinatario e del luogo di notifica dell'impugnazione, ex art. 330 c.p.c., considerate anche le esigenze di certezza necessarie per il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., deve ritenersi vincolante la qualificazione data dal giudice alla posizione processuale della parte, quale strumento di tutela dell'appellante nell'esercizio del suo diritto al gravame.

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