Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4804 del 13 aprile 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

La sanatoria della nullità della notificazione dell'impugnazione se può essere effettuata – con effetto ex tunc – a seguito della rinnovazione della notificazione disposta dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., negli stessi termini e agli stessi effetti può essere operata, prima della costituzione in giudizio, dalla stessa parte che ha rilevato tale nullità. Ciò anche in applicazione del principio della economia dei giudizi.

(massima n. 2)

La sanatoria della nullità della notificazione dell'impugnazione se può essere effettuata — con effetto ex tunc — a seguito della rinnovazione della notificazione disposta dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., negli stessi termini e agli stessi effetti può essere operata, prima della costituzione in giudizio, dalla stessa parte che ha rilevato tale nullità. Ciò anche in applicazione del principio della economia dei giudizi.

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