Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11193 del 15 maggio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata notificazione della sentenza comporta che l'atto di impugnazione deve essere notificato (a meno che la parte non risulti costituita personalmente in giudizio, a norma degli artt. 330 e 170 c.p.c.), presso il procuratore costituito, anche se quest'ultimo, esercitando il proprio ufficio nell'ambito di un giudizio che si svolge al di fuori della circoscrizione del tribunale cui egli risulti assegnato, non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autoritą giudiziaria investita della controversia. In ogni caso, poiché la notificazione dell'impugnazione alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore medesimo ai sensi dell'art. 84 c.p.c., salva la precisazione sul luogo della notificazione stabilita dall'art. 330, destinataria della vocatio in jus č, comunque, la parte personalmente.

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