Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 66 del 4 gennaio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui la parte costituita in primo grado con difensore munito di procura per tutti i gradi del giudizio non sia però costituita nel successivo grado di appello, non può ritenersi consentita la notificazione alla stessa del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza d'appello, presso il suo difensore e domiciliatario in primo grado, giacché la mancata costituzione della parte nel secondo grado attesta di per sé la sopravvenuta inoperatività della procura originariamente rilasciata e comporta la correlativa inoperatività della contestuale elezione di domicilio che a quella procura è strettamente e funzionalmente collegata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.