Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24993 del 25 novembre 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

L'impugnazione della sentenza notificata alla parte deceduta è affetta da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio del successore a titolo universale, con effetti tuttavia diversi a seconda che la controversia risulti instaurata prima o dopo il 30 aprile 1995, atteso che, anteriormente a tale data, l'appello è ammissibile - sempreché la costituzione sia avvenuta prima della scadenza del termine per impugnare - in applicazione dell'art. 164 cod. proc. civ. nel testo vigente "ratione temporis", che sancisce la sanatoria con effetti "ex nunc", mentre, successivamente alla novella, il gravame è sempre ammissibile, operando la sanatoria con efficacia "ex tunc".

(massima n. 2)

La notificazione dell'atto di appello presso il procuratore della parte deceduta nelle more del termine per proporre impugnazione è nulla se, prima della scadenza del predetto termine e anteriormente alla impugnazione medesima, gli eredi della parte defunta abbiano notificato alla controparte atto di precetto per l'esecuzione della sentenza oggetto di gravame, poiché con tale notifica deve ritenersi venuta meno la "fictio iuris" dell'ultrattività del mandato difensivo in capo al procuratore della parte defunta. (Cassa e decide nel merito, Trib. Napoli, 26/02/2010).

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