Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 8618 del 28 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine, ove risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, per la riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c., occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la propria attivitą nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento. (Nella specie, in applicazione del principio, poiché il domicilio del difensore ove doveva essere eseguita la notifica si era spostato sempre all'interno della cittą de L'Aquila, la S.C. ha escluso che ricorresse il requisito della assenza di negligenza nel notificante che giustifica la possibilitą di rinnovare la notifica, stante la notorietą del sisma verificatosi nel 2009 e delle conseguenti condizioni della cittą, eventi questi che imponevano di effettuare gli accertamenti necessari a verificare se l'immobile non fosse pił abitato).

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