Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2358 del 2 febbraio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazione delle impugnazioni, qualora la parte si sia costituita in un procedimento che si svolga fuori della circoscrizione cui č assegnato il proprio procuratore, e questi abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo del procedimento medesimo, il sopravvenuto mutamento di tale domicilio č valido ed operante, al fine della notificazione presso il nuovo indirizzo dei successivi atti del processo, ivi incluso l'atto d'impugnazione, alla duplice condizione che il procuratore assuma un'iniziativa idonea a portare a conoscenza della controparte detto mutamento e che tale iniziativa si esteriorizzi in modo formale, con una dichiarazione esplicita, contenuta nel verbale d'udienza, o con la notificazione di apposito atto. Tali requisiti non sussistono nel caso in cui la variazione del domicilio eletto risulti esclusivamente dall'annotazione apposta dal cancelliere sul frontespizio del fascicolo d'ufficio del primo grado, con la conseguenza che deve ritenersi rituale la notificazione dell'atto d'appello eseguita nel domicilio originariamente eletto presso la cancelleria del giudice di primo grado, e valida la dichiarazione di contumacia della parte appellata.

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